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La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto
sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il
15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle
donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire,
contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali
violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla
salute delle donne e delle bambine.
Art. 2.
(Attivita' di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari
opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti
dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita'
acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita'
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati.
Art. 3.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo
583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa
con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e
dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi
programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui
sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale,
al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del
loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei
diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle
bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione
genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle
strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza
dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati
provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili
per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di
gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle
scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le
mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle
bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza
dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il
monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie
nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di
immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui
all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di
prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia'
sottoposte a tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)
1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde
finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza
della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui
all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle
organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano
presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate
tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione
degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a
dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione
e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso
tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare
le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da
quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita
fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al
secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e'
commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto
e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in
Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in
Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della
giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro l'esercente una
professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis
importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a
dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri".
2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da
cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo straniero" e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero"
sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".
Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal
Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati
alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di
norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni
genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,
sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni
locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali
pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare
accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle
donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta'
minore.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e' inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui
struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote
e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato
accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma
3".
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2,
pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per
l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento
relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro
3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 414):
Presentato dal sen. Consolo il 9 luglio 2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio
2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 12ª, speciale in materia di
infanzia e minori e straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1° agosto 2001; il 26
novembre 2002; il 5 e 12 febbraio 2003.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 4 marzo 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo 2003 e
approvato l'8 aprile 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3884):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile
2003, con pareri delle commissioni I e XII.
Esaminato dalla II commissione il 17 giugno 2003;
l'8 luglio 2003; il 17 settembre 2003; 1°-8 e 23 ottobre 2003; l'11 novembre
2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari
sociali) in sede referente il 2 dicembre 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 10
dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio 2004; 10, 17, 23 e
25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 29 marzo 2004; il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato con
modificazioni in un testo unificato con gli atti numeri C. 150 (Ce' ed
altri), C. 3282 (Conti);
C. 3867 (Conti); C. 4204 (Di Virgilio e Palumbo) il 4 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 414/B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª
(Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle
commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di infanzia e
minori e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 1°-22
luglio 2004; 5 e 11 maggio 2005.
Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni il 6
luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B):
Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in
sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 21 e 27
luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005.
Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni il 20
dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 414/D):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21
dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante ed approvato il 22
dicembre 2005.
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