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La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(commi 1-5)
1. Per l’anno 2007, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza
in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni
di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie
che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto
a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della
pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di
soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse,
salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni
anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all’evasione,
quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della
pressione fiscale ai sensi del comma 4.
FINANZIARIA 2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1 (commi 6-403)
6. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1,
le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli
articoli 11 e 12," sono soppresse; b) l’articolo 11 è sostituito dal
seguente: "Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre
75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti
per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92
euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta. 3. L’imposta netta è
determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in
altre disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei
crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se
l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in
diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi"; c) l’articolo
12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. – (Detrazioni per carichi di
famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il
reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se
il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la
detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se
il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c)
800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200
euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di
95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo
al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo
tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di
ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel
caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in
mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il
genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei
genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto
a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento
della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro,
la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non
è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si
è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio
si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d)
750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni di cui al
comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli
enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c)
e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non
competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume
nelle prime quattro cifre decimali"; d) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente: "Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a)
1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 2. La
detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un
importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma
non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.725
euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b)
1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non
a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo
dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di
pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con
quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo
non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto
tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se
il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67,
comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b)
1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e
5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali. "; e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché
quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i).
Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo
periodo, le parole da: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al
secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e
2," sono sostituite dalle seguenti:"Le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13"; b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; c) al comma 3,
primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
9. Ai fini della determinazione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di
fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al
maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9,
secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
11. Alla disciplina vigente
dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti
modificazioni:a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per
il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti
inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a
decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente
legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle
contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali della prestazione; b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli
importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con
figli sono rivalutati del 15 per cento; c) i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b)
nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente
rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con
decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili
delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; d) nel
caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore
a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al
pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e
inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti; e) restano fermi
i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui
all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che
trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.
12. All’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. A
decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per
autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla
regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli
anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella
misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e
nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno
2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con
il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la
compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore
entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla
compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare
della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa
e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli
impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico
e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente comma".
13. Dopo l’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. – (Modalità di
revisione ed aggiornamento degli studi di settore). – 1. Gli studi di
settore previsti all’articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre
anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da
quella dell’ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti
di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di
settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali
quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il
mese di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell’elaborazione e della
revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza,
risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a
comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e
revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62- bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto
degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della
legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità
economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della
specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo,
della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima legge.
15. Il comma 399 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
16. Il comma 4 dell’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si
applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5
milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di
cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un
periodo di non normale svolgimento dell’attività".
17. All’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le
rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che
dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi
di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presente legge,
qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi
o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di
rettifica, nella motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni
che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore
in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi
potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si
applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi
2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi
4 e 4- bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come
modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente
articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del
comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si
rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici
indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o
compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Ai medesimi fini, nelle ipotesi di
cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale
svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del
modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si
applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo
d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di
coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento
della attività medesima.
21. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori
economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri
selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti
dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli
indicatori di cui al comma 20.
23. All’articolo 10, comma 1, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le
parole: "con periodo d’imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse; b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l’ammontare dei ricavi o
compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma
1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal
comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
25. All’articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il
maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito
della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10
per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All’articolo 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il
seguente: "4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la
maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore
al 10 per cento di quella dichiarata".
27. All’articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il
maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria
relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario"; b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario ".
29. Le disposizioni introdotte dalle
lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007.
Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il
destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con
sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario,
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di
rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.
30. Al fine di contrastare
l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il
quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia
delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti
oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte
dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo
a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per
l’attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento,
in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire
l’utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per
l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di
183,8 milioni di euro per l’anno 2008.
33. All’articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La
violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui
all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e
seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta
dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione
l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e
l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta
l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e
l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione"; b) al comma 1, lettera b), primo
periodo, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165"; c) dopo il comma 1,
è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata"; d) il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle
segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di
contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al
compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla
medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi
agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione
per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti"; e) al comma 3, le
parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui
all’articolo 7- bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma
restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà
luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell’articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di
altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei
predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a
titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha
usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni
stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a
mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi
dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte
nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario
dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:a) incassare il
compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a
riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture
contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato
per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della
struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al
comma 38 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la
comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai
fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi
da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007.
42. Per le violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell’attività.
43. Dopo l’articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 25-ter. – (Ritenute
sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). – 1. Il condominio
quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4
per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se
rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di
impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma è
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto comma si
applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal
computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e
prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere"; b) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:"Le disposizioni di cui al quinto comma
si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle
lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
46. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la
lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private
non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività
per la conclusione degli affari"; b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: "1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della
legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un
milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma
compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del
decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: "22. All’atto della
cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo
di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona
fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del
mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b)
il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo
degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il
legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d)
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità
di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo
di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si
applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini
dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di
valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni ".
49. Le disposizioni di cui al comma
22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione
con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai princìpi recati
dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare
la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione
fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente
disposizione comporta l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro
a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli
atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di
100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero
della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi
educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei
rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio
responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/ export del
sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni,
alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in
via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni
e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di
trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in
materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla
gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per
l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei
flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime
il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro
il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema
integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la
consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60,
dopo l’articolo 2, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. – 1. Ferme restando
le attribuzioni di cui all’articolo 2, la Commissione: a) effettua indagini
e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e
internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli
intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e
amministrazioni; b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente
dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno".
59. Il secondo comma dell’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è
sostituito dal seguente:"Il Ministero dell’economia e delle finanze ha
facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed
elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive
finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni
campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con
gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non
identificabili".
60. Dall’attuazione dei commi 56, 57
e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le
modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di
contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
62. Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, l’articolo 2- bis è sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. –
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). – 1. A
partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito
previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è
effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; b)
mediante raccomandata in ogni altro caso. 2. L’Agenzia delle entrate può, su
istanza motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma
1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari
nell’espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica".
63. I soggetti di cui all’articolo 2
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che
deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto
beneficiario delle somme.
64. All’articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: "25-bis.
Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine
assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria
gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per
effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono
definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ".
65. All’articolo 37-bis, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) pattuizioni intercorse
tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei
territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo
167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto
il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra
confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma
65 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º
gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 2, dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione,
le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico
dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All’articolo 7, comma 1, del
decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le
seguenti: ", o dipendenti da loro delegati, ".
69. All’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º
luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000
euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500
euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al
pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente
comma".
70. All’articolo 93 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato.
La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2006.
71. All’articolo 107, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
terzo periodo, le parole: "nell’esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All’articolo 84, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di
un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile
è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di
esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti
che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile
per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del
reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e
del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
74. All’articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono
inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; 2) alla lettera
d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i
trust,"; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal
trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali"; c) al comma 3,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì
residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli
istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro
costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in
favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All’articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita
la seguente: "g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
76. All’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera b), dopo le parole:
"persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,"; b) al
secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono
inserite le seguenti: "nonché i trust,".
77. All’articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma
48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:"a-bis) devoluti a favore dei
fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento"; b) nel comma 49, dopo la lettera
a), è inserita la seguente: "a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000
euro: 6 per cento"; c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. Se
il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona
portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore
della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro".
78. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile
a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni
mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio
si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o
all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato
rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata"; b) all’articolo 8, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma
l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile
delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"; c) all’articolo 31, comma
1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi
77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre
2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti,
alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
80. L’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal
seguente: "Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante
pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante
versamento in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi
dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad
euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente
di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso
l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle
cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6,
numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa
al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50".
81. All’articolo 39, comma 13,
alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al
quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il
nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto
passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari individuati
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al
26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio
dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla
data della revoca del nulla osta stesso".
82. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal
seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti
periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento
annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare; b) le modalità di
calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e
per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti
passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale
a saldo; d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito
derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al
prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare; e) i termini e le
modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo
erariale unico dovuto; f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la
rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si
trovino in temporanea situazione di difficoltà".
83. Fino alla emanazione dei
provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo,
il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con le
modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e
successive modificazioni.
84. Dopo l’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti :"Art.
39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei
versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è
dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per
i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente
trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis,
lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o
intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è
comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori.
Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può
fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.3.
Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1. Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute a
titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo,
delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i
ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico. 3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o
in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità
indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis
ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti
dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della
sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un
sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 4. Qualora il
concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i
ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per
imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione
coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni. Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli
in materia di prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche
si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.2. Il
prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo.Per gli apparecchi e congegni privi
del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E'responsabile in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore
dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi
tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono
dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia
possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative
relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto
che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui
sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla
osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3.
Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto
per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.
In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme
giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non
corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme
giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi
2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e
congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il
prelievo erariale unico. Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di
prelievo erariale unico). – 1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma
1, relative al prelievo erariale unico.2. Nelle ipotesi di apparecchi che
erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38,
comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di
euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi
del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si
applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art.
39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta
delle somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del
prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.2.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e
di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1. Art.
39-septies. – (Disposizioni transitorie).– 1. Per le somme che, a seguito
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo
erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento,
sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.2.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità
di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi
termini e modalità di trasmissione".
85. All’articolo 110, comma 5, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al
comma 6".
86. All’articolo 110 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In materia di apparecchi e
congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti
sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7
sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico
od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni
non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi
6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000
euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie,
diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e)
nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma
6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7,
per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per
gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si
applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto
dei seguenti criteri: a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità
di garantire elevati premi ai giocatori; b) assegnazione del 50 per cento
della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di
gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività dei punti di
vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica
e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE; c) raccolta del concorso
pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli
ippodromi.
88. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con
uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) raccolta delle
scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa; b)
organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esiti delle
simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso; d) per le
scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste
all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) per le
scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di
un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce
con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini
dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al
gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:a) la rimodulazione delle
sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b) la rimodulazione
o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti
dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248; c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di
gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle
attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della
gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta
economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da
individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati
operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previste in
materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il
determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b)
inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con
procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di
ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello
nazionale; c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto
e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al
fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco
all’evoluzione della domanda dei consumatori; d) assicurazione del costante
miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a
totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi
pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con
l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per
la commercializzazione di tali giochi; e) coerenza della soluzione
concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della
rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo
Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti
di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del
gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la
continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché
la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more
dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della
prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere
assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola
volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si
renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle
procedure di selezione di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b),
dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma
giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo,
qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta
di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono
considerati giochi di abilità;".
94. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive
modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per
inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all’ufficio regionale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per
territorio, con l’osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai
parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie
e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in
tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di
esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma
94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione
e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il
possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta.
Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei
depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio
1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l’attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e
ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere
dall’effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che
intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria
e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere,
considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle già determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere
opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo
modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
98. All’articolo 4, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei
sette anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove anni
successivi".
99. I termini di cui all’articolo
14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e
al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre
2010 per l’anno 2005.
100. All’articolo 1, comma 485,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti:
", a 1.000 milioni di euro per
l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007".
101. A decorrere dall’anno 2008,
nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da
quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo,
l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal
foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono
indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente
in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi
presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte
le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli
immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle
dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del
controllo è trasmesso ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni
immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili
dovuta per l’anno precedente.
105. I comuni trasmettono
annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati
risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta
comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo
modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono,
anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate,
relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali
il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di
gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche
tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o
infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e successive modificazioni.
109. All’articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono soppresse; b)
al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie " sono sostituite dalle
seguenti:"beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione
nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico,
anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie"; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per
cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta
al 4 per cento;"; d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4)
alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti:"4) alle società ed enti che
controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati
ed alle società da essi controllate, anche indirettamente "; e) al comma 2,
secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle
seguenti:"l’articolo 110"; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole:
"locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni
costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3
per cento;"; g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l’ordinario potere di
accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per
le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo
determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per
il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati
e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e degli interessi passivi"; h) al comma 4-bis, le parole: "di
carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma
109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle
lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito
derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le società considerate non
operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006,
nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e
che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la
trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono
assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione
che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro
dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge
ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in
forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre
2006.
112. Sul reddito di impresa del
periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato
ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel
caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni
posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente
riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per
cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le
riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta
sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il
credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione,
nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono
diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma
112 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti
importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società
trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui
redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci,
anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle
società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento,
si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei
beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello
risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura
per l’attribuzione della rendita catastale.
115. L’applicazione della disciplina
prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo
scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle
società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le
disposizioni dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono
soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono
considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso
in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte
ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo;
in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella
risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni
di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti
la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti
società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e
agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.
L’applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni
dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a
presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso,
conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per
azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente
l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano
negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio
possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia
detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1
per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più dell’1 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime
speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione
che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L’opzione per il regime
speciale è esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a
quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che
saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione
della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che
deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma
abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.
121. L’attività di locazione
immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti
a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in
ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80
per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ
nonché quelle detenute nelle società che esercitino l’opzione di cui al
comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti
dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso
di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del
parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti
dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto
le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il
regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di
gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle altre attività,
dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto
dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una
delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la
definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie
regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L’opzione per il regime
speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci
almeno l’85 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione
immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se
l’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di
importo inferiore a quello derivante dall’attività di locazione immobiliare
e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica
su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto
dal comma 127, la mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 123
comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo
stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale può essere
esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti
nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di
locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al
comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda
almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95
per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L’adesione al regime
speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto
delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo di redigere il
bilancio di esercizio in conformità ai princìpi contabili internazionali.
126. L’ingresso nel regime speciale
comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti
reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data
di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo
delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è
assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per
cento.
127. Il valore normale costituisce
il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali
su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica
del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto
periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali
anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito
d’impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima
dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento
calcolate su tale costo e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile
agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.
128. L’imposta sostitutiva deve
essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta
anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d’imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione,
sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi,
nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da
versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad
imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma
restando, in tal caso, l’applicazione del comma 127.
130. A scelta della società, in
luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo
delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base
al valore normale, può essere incluso nel reddito d’impresa del periodo
anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote
costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi,
ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come
reddito derivante da attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d’imposta da cui ha
effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante
dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito
delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è
assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121,
formati con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da
tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta
regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte
del valore della produzione attribuibile all’attività di locazione
immobiliare.
Con il decreto di attuazione
previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per
la determinazione del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti
positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui
decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la
tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la
parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di locazione
immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre
attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma
119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione
delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi
nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale
possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento
della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da
126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attività diverse da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall’attività di
locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel
comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione
alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto,
con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b)
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti
gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti
in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano
esercitato l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125
operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo
nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute
nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano
comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e
87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili
formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre
l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche
agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate
all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in
società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta
del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per
il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per
cento; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al
mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di
altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta
sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari
importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale
avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma
128.
138. Agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il
regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una
pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le
operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono
soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad
imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte
ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette
società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione
alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
140. Le disposizioni del comma 137
si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare
istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si
applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili
in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via
prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
italiani entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel
corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa
data, le medesime società optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di
attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare,
il decreto dovrà definire: a) le regole e le modalità per l’esercizio della
vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità; b) i
criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma
126; c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime
speciale; d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma
125; e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da
essa controllate di cui al comma 125; f) i criteri di individuazione dei
valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per
qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale; g) le conseguenze derivanti
da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le
società da queste controllate; h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei
crediti di imposta preesistenti all’opzione; i) gli effetti della decadenza
dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o
dai princìpi generali valevoli ai fini delle imposte dirette; l) gli
obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al
secondo periodo del comma 134.
142. All’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento
di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali."; c) al comma 4: 1) le
parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle
seguenti:"del credito di cui all’articolo 165"; 2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente
comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma
3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine"; d) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato
dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di
nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di
conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici
rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma
6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322"; e) il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall’anno d’imposta
2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato
direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione del presente comma.
144. All’articolo 1, comma 51, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono
soppresse.
145. A decorrere dal 1º gennaio
2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce
l’imposta determina: a) l’opera pubblica da realizzare; b) l’ammontare della
spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta; d) l’applicazione di
esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di
soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o
reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in
relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni
ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli
immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
149. L’imposta può essere istituita
per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di
arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di
aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi
pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici
e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività
culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e
manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo
dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della
spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio
dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai
contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione
delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione,
agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti
l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo
55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le
informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento
delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle
quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione
dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi
relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni.
154. All’articolo 56, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la
parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".
155. Gli enti locali possono
presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per
ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in
relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in
essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i successivi trenta
giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
156. All’articolo 6, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola:
"comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l’articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito
il seguente: "Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia
degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti
dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni
vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati
affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme
restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con
provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono
essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha
affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di
idoneità.
160. Il messo notificatore esercita
le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla
base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli
affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né
rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli
stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere
notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate
e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare
il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi
è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura
spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali
deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
167. Gli enti locali disciplinano le
modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto
dei princì pi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi.In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.
170. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e
regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati
relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva
competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,
sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per
l’effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161
a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: "; il
relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; b) sono
abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4
dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4
dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il
comma 5 dell’articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato; b) al
comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo" sono inserite le seguenti:", intendendosi per tale,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,"; c) all’articolo 10,
il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina,
devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione
attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al
versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili"; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11
sono abrogati; e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono
sostituite dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve
essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse; f) l’articolo 13 è
abrogato; g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell’articolo 37
del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui
gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina
del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1
e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il
fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:a)
il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo
20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il
quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
178. All’articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a
carico " fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a
carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
179. I comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono
conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di
redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le
violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari,
anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
all’efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179
non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza
degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179
sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che
siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di
secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono
avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo
e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini
della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune
per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007; b) in materia di
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il termine di
cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle
discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti
amianto.
185. A decorrere dal 1º gennaio
2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale,
legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati
dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire
le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette
associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti
dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le
dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo
periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi,
carattere di liberalità.
186. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da
determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei
soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte
versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da
pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale
sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non
sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni
non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS
derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni
di euro annui.
189. In attesa del riassetto
organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda
della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione
dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º
gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a
valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di
compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente
l’esercizio di riferimento.
190. Dall’anno 2007, per ciascun
comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in
misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189,
operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione
in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno
2007, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con
decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di
finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall’anno 2009
l’aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per
cento.
193. Per i comuni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse
provvedono all’attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle
disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della
regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e
per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1
dell’articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) alla
tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e
certificati ipotecari "; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g)
al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento
degli atti"; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai
dati a tutti i soggetti interessati"; b) la lettera a) del comma 1
dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla
utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre
2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite
dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da
ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti
catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le
funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione
della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e
del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del
territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di
attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e
della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di
utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo
non si applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con
l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni
catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente
rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso
criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i
livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto,
nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento
degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti
territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane
strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali
catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione
da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle
funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con
provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità
d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della
banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena
cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del
servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico
di connettività.
199. L’Agenzia del territorio
salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto
il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali;
fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica
formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere
luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante
monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni,
elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione
al Ministro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni
statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita
dalla seguente:
"b) trasferiti per finalità
istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove
l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli
enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".
203. All’articolo 2, comma 1, della
legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i
termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al
presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli
spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di
ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui
all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi
annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte
delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
205. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale
confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso
governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a
ciascuna amministrazione.
206. Il costo d’uso dei singoli
immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di
mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio
del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
207. Gli obiettivi di cui al comma
204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo
d’uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive,
ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i
criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione
degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle
informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici
all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
nell’atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le
relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4
dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la
razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello
Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui
beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni
e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i
quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni
d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione
di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in
parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è
inviato al Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle
infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 210 alla regione o alle
regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica
con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti,
il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle
prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di
locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato
il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso
preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle
eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela
differenziata.
212. In caso di espressione
negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure
delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è
convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o
per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla
gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali
dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire
apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico.
I rapporti con l’Agenzia del demanio
sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di
svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla
rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative
stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad
amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire
il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle
attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o
attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e
necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni
attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. è attribuita all’Agenzia del
demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della
sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione
e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali
condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte
nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come
stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la
vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali
assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione
temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella
disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso
dell’Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili
in uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a
terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali
dell’Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell’articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle
garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in
capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di
vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di
dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell’articolo
214- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il
seguente: "3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste
dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento ".
219. Le unità immobiliari
appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite
dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia medesima, ai
sensi dell’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
220. All’articolo 12-sexies del
decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli"
sono inserite le seguenti:
"314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,"; b) dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
"2-bis. In caso di confisca di beni
per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano
le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ".
221. Il comma 5 dell’articolo
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere
b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla
liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento
degli interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del
processo".
222. A decorrere dal 1º gennaio 2007
e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui
all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio,
di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e
sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti
pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5
milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo
eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del
15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse
derivanti dall’attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione
dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma
1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela
delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di
autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro
1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri
autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e
successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun
veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha
effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come
credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la
rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere,
qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione
ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale
nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una
annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione
del rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione,
realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233,
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come
"euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o
"euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso
un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli nonché
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti
autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa
per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano
alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo
familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno
sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il
rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto
ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate,
immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte
della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da
parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l’acquisto di autovetture e
di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è
concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro
500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi
considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui
ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi
226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i
veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i
suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le
disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi
previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3
ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione
dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti
impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e
236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico
registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del
nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo
acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la
targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226,
227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da
centri autorizzati. L’ente gestore del pubblico registro automobilistico
acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce
dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo
avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale
all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al
necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell’applicazione dei
commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la
rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del
certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei
veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel
caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione,
che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di
vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al
nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del
foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in
caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c) copia della domanda di
cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà
rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo
demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla
data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare
ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per
demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la
demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o
alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa.
Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con
specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità
sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti,
sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il
Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del protocollo di
intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell’economia e
delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di
consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e
il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall’attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i
criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti
dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1º dicembre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo
di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo
appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione
con le modalità indicate al comma 233, è concessa l’esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione
è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun
motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale
credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del
comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli
aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità
per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente.
I suddetti motocicli non possono
essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1º
dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e
233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell’articolo 2 del
decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: "Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della
citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell’articolo 2 del
decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
"59. Per gli interventi finalizzati
ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o
"euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009".
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni già
in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture
ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro
1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per
i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a
idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema
di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All’articolo 2, primo comma,
lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le
parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a
12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur
immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0
(Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza
espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o
uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in
base alla potenza effettiva dei motori".
241. Le disposizioni del comma 240
hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati
nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate
attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si
considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di
conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano
riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto
conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali
materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente
l’importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e
243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale
partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime
disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle
predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in
ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di
partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242,
243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di
aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei
due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il
riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione
all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo
11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. La società
risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla
effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni
straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei
commi da 242 a 249, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione
della procedura di cui all’articolo 37- bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi
del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248,
la società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle
società e l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior
reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi
242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e
interessi.
250. Dopo il comma 2-bis
dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il
seguente:"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il
concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono
inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell’articolo 03 del
decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:"1. I canoni annui
per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di
aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:a) classificazione, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei nelle seguenti categorie:1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze
e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad
uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di
alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota
pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per
territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali
marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai
commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano i
seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa
data:1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con
impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria
A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con
impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la
categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72
per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati
da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo
unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100
metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e
300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli
specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di
pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio
2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto
per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone
annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali,
da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a
200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri
quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i
valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si
fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell’ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese
nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b),
numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione,
previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2)
nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività
commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39
del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle
concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella
concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese
turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento".
252. Il comma 3 dell’articolo 03 del
decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al
comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche
alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto".
253. All’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al
presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non
superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica
delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i
piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni
interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree
concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al
fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella
concessione, anche al fine di balneazione.
255. All’articolo 5 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime
aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle
dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla
medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4
dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali
marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista
nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in
difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo
che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina
del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato,
ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione
che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime
precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare
un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5
milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l’articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. –
(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite
concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato
individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a
privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai
fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività
economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.2.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre
all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di
cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per
l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.
Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o
dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le
locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad
evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non
eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di assegnazione e le condizioni
delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono
contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in
particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto
di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento delle
finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui
al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai
sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo
Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro
dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato
sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la
disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo
esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene
vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata
all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono
essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei
dati catastali.
261. All’articolo 14 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di
cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta".
262. All’articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il
comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al
comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i
quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del
contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di
fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei
sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da
attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi
unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici
mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di
interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la
promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche
per i giovani, nonché per le pari opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di
razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti
dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può
individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al
medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con
gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate
dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile".
263. All’articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al comma 13-bis, le parole: "L’Agenzia del demanio, di
concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa,
con decreti da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio"; le parole: "da
inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare all’Agenzia del demanio per
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma può essere previsto il
riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore
degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite."; b)
al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31
luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni
di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007.
Con le modalità indicate nel primo
periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro
il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a
complessivi 2.000 milioni di euro"; c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono
abrogati.
264. Il comma 482 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
265. All’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è inserito il
seguente: "6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione
caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello
Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è
riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri
soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione
urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di
utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di
vendita".
266. All’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:1) i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro; 2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a
e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico
e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a
quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni; 4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico
e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le
spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale"; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole:"pari a euro
2.000" sono inserite le seguenti:", su base annua," e le parole da: "; la
deduzione " fino a: "di cui all’articolo 10, comma 2" sono soppresse; c) al
comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui
ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4- bis.1 sono ragguagliate ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel
caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi
tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto
di cui all’articolo 10, comma 2"; d) al comma 4-ter, le parole: "la
deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti:
"le deduzioni indicate nel presente articolo"; e) dopo il comma 4-quinquies
sono aggiunti i seguenti:"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di
Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma
4-quinquies, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette
e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione
spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto
regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori
svantaggiati.4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni
ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque
eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri
oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a),
numero 5), 4-bis.1, 4- quater, 4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma
266, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità
europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento
e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
268. La deduzione di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in
misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per
l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione
dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al
periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta
del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli
stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle
regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un
ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento
automatico dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,
applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle
disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con
riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un
trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo
precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta
regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano
l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati
a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è
attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a
279.
272. Il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità
di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per
il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si
considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di:a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi
al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424
del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che
vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; b) programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa,
limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle
medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura
produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma
271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli
allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007- 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell’industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta a favore di
imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d’imposta è
determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini
dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere
dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
277. Se i beni oggetto
dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo
dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti
beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente
comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l’effettuazione delle
verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a
277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione
del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della
qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a
278 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
280. A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle
imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei
costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La
misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca
e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti
pubblici di ricerca.
281. Ai fini della determinazione
del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo
di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
282. Il credito d’imposta deve
essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione
del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il
periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute;
l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
con riferimento al quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle
imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della
effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina
comunitaria di cui al comma 280.
284. L’efficacia dei commi da 280 a
283 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed
equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo
di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di
gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto
2006.
286. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un
Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell’amministrazione
finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso
decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di
produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di
registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o
seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito
d’imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di
certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n.
2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o
costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d’imposta pari al 50
per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei
previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le
modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro un
limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
290. Nelle more degli accordi
internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono
ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti
dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o
costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE)
n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell’articolo 32-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "La prima rata è versata entro il 27
dicembre 2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di
cui all’articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie,
di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) ed
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l’imposta di
registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle
regole di cui all’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248. Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per ipotesi
diverse da quelle disciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del
citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale
relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le
cessioni l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente
all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai
fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di
chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale
compensazione.
293. All’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Resta ferma la disposizione
di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi
indicata.
I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente".
294. All’articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il
seguente:
"23-bis. Agli agenti della
riscossione non si applicano l’articolo 2, comma 4, del regolamento
approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289,
e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di influenza
dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di
pubblici dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano
ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26
ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l’anno 2007, ai docenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una
detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura
del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste
a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione
di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di
contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i
collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31
dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce
modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al
presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei
limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.
299. All’articolo 67 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:a) al primo
periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le seguenti:"ai
direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura
non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che
perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati"; b) al secondo
periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All’articolo 110, comma 11, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi."; b) l’ultimo
periodo è soppresso.
302. All’articolo 8 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: "3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione
delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma
11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle
spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei
redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302
si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di
cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle
imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione
di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
304. All’articolo 19-bis1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione"
sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande,
con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi
e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l’anno 2007 le detrazioni
di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
306. Nell’articolo 36, comma 15, del
decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale
convenzionata ". La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto
per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta
applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 39,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14
del citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 51, comma 3, del citato
decreto n. 131 del 1986.
308. Nell’articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, le parole: "di cui
alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere
a), b) ed e)"; b) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi
di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro
tre mesi dalla richiesta".
309. All’articolo 1, comma 497,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole:"per le sole cessioni fra persone fisiche" sono
sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39,
primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di
persone fisiche".
310. Nell’articolo 1, comma 496,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole:
"e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell’articolo 17
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con
regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza
Statocittà e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere
individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola
superficie eccedente i 5 metri quadrati."; b) nel secondo periodo, le
parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al primo periodo del presente comma".
312. All’articolo 10, primo comma,
numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "devianza, " sono
inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti
asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
313. Nell’articolo 10, comma 1,
lettera e bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti:
", nonché quelli versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:"2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:"e-bis) i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del
medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239"".
315. All’articolo 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel
primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10- bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,"; b) al comma 9, le parole: "situati
negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle
direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel
precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il
cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50
per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi
della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti".
317. All’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le
parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle
seguenti:"in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni".
318. All’articolo 54, comma 8, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni".
319. All’articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al
comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:"i-quinquies)
le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e
18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di
locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli
studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un
comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari
situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese,
per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera
40.000 euro"; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono
sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo
periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle
seguenti:"dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All’articolo 1-bis, comma 1,
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro
circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti
successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2
annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di
entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi
della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o
delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle
maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 e
sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
323. Le disposizioni dell’articolo 2
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell’articolo 1 del
decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi
previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le
cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state
presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai
sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del
decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a)
il primo periodo è sostituito dai seguenti:"Le disposizioni della lettera a)
del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del
medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto."; b) nel terzo periodo, dopo
le parole:"legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono inserite le seguenti:
"sentite le Commissioni parlamentari competenti"; c) nel quarto periodo,
dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite le seguenti:
"prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di
lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All’articolo 7, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
lettera f-quater) è aggiunta la seguente:"f-quinquies) le prestazioni di
intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si
considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto
passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta".
326. All’articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente
all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell’articolo 37
del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:"37.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti,
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro
il 1º giugno 2008".
328. All’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori
di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul
mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla
trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al
presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti
che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al
comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di
rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale,
in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi ".
329. L’aliquota di accisa sul metano
usato per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a
euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al numero 8) dopo
le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le seguenti:"fabbricati
abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato
sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; b)
al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del
numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche
successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati
locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di
programmi di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella
A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono
ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti
indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia
direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
genere.Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A,
parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente numero:"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata
dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457".
332. All’articolo 6, comma 3, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:"c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione
dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla
stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile".
333. All’articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono
inserite le seguenti:"e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1,
comma 4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e
nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12,".
334. All’articolo 54 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le
minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da
collezione ", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5"; b) dopo il
comma 1-bis è inserito il seguente:"1-bis.1. Le minusvalenze dei beni
strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai
sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis"; c) il comma 2 è
sostituito dal seguente:"2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte
o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. E' tuttavia consentita
la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute,
delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria
di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto
anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai
fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni
di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo
d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio
di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili,
nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta
all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei
cinque periodi d’imposta successivi"; d) al comma 3, i periodi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati
promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o
professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché
quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli
immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal
comma 334 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di
locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o
della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria
stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008
e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
336. All’articolo 3, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:"d-ter) le somme corrisposte a
titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in
forza di accordi e intese internazionali ".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le
comunicazioni previste dall’articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dall’articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di
indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono
stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA,
abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.
338. All’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007".
339. All’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a)
il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del
comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai
soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del
territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti
i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali,
anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In
deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i
Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito
internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei
redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento
catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti
producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute
le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36. L’Agenzia del
territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle
verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,
nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata,
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al
catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli
uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con
valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione
degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi
ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione
delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i
relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º
gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º
gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione
del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni".
340. Per favorire lo sviluppo
economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e
quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone
franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi
regionali di intervento nelle predette aree.
341. Le aree di cui al comma 340
devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed
esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e
delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei
limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al
sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla
definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione,
la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri socio-economici.
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del
cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le
eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità
previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine
vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e
verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con
i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio
ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al
CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
344. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione
che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e
per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo.
347. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni,
sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:a) la
rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico
abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; b) il
contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche
l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero
per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi
detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai
commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All’articolo 4 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire
una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità
abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione
di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva
superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31
dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto
ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia
per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire
il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori
spese di progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351
è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le
condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché
i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l’illuminazione.
353. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica
non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività
d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di
efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore
deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei
seguenti casi:a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60
per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60
per cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi
illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi
illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento,
dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a
ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni,
di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il
terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All’onere di cui ai commi 354 e
355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.
357. Allo scopo di favorire il
rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della
televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di
radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il
pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto- legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta,
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo
d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto
delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW,
nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
359. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di
variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa
tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un’unica
rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono
rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter)
di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi
commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi
357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia
di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono
rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di
garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la
compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità
per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale
derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di
carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti
del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di
riferimento previsto nel Documento di programmazione economico- finanziaria
per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.
363. Nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362
che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di
euro annui.
364. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per
l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per
la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di
clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11
milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a
quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le
regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione,
ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso
ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di
cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse
del Fondo di cui al comma 362.
366. All’articolo 20, comma 1-bis,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive
modificazioni, le parole: "incluse nell’obiettivo n. 1 di cui al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva
2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 è sostituito dal
seguente:"Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali).– 1. Sono fissati i
seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore
energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di
benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il
31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per
cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.2. Ai fini del rispetto
degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei
rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22-
bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in
consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico,
l’articolo 2-quater è sostituito dal seguente:"Art. 2-quater. – (Interventi
nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti
che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti
primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione,
hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al
comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima
di cui al comma 1 è fissata nella misura dell’1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare
precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall’anno
2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente
disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi
derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo
di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che
annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o
quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi
biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui
al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in
base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti
ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il
bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.5. La sottoscrizione di
un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:a) nei bandi pubblici per i finanziamenti
delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie
rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura
dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.6. Le
pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di
biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di
specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.7. Ai
fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la
rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a
ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola,
specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005,
n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:"423. Ferme
restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da
prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario".
370. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere
dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 21: 1) il comma 6 è sostituito dal
seguente:"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili.La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all’articolo 61."; 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati; b) dopo
l’articolo 22 è inserito il seguente:"Art. 22-bis. - (Disposizioni
particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla
biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in
autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa
pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di
cui all’allegato I.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere
per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali
del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli
operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da
intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono
stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma
pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa
che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni
anno di validità del programma i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal
nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui al presente comma
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte
della Commissione europea. 2. Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di
cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma
1, per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è
assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento
della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente
assegnati.In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i
soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono
tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente
immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata,
dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di
biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative
quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti
sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale mancata
realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di
filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori,
comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non
realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni
successivi.3. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di
cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30
aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.4. A
seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente
aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno
successivo a quello della rideterminazione.Qualora la misura dell’aumento
del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma
richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’autorizzazione
stessa.5. Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative
al programma triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del
presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006;
nell’ambito del predetto programma, a partire dal 1º gennaio 2007,
l’aliquota di accisa ridotta relativa all’etere etilterbutilico (ETBE),
derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per
1.000 litri".
372. Con effetto dal 1º gennaio 2008
nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono
apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 5 è sostituito dal
seguente:"5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un
programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:a)
bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000
litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti
da biomasse:1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per
gasolio, escluso il biodiesel:euro 245,32 per 1.000 litri."; b) dopo il
comma 5 sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite
complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta
sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione prevista
dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della
loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata
sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma
triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti
agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente
precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta
giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.5-ter. In caso di aumento
dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di
accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente
aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle
benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2,
lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa alla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
373. L’efficacia delle disposizioni
di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l’anno 2007 la quota di
contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato
secondo le modalità di cui all’articolo 22- bis, comma 2, primo periodo, è
incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei
limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per
riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro
16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a
vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive
28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
375. Per l’anno 2007 gli importi
corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all’articolo 22-bis,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421,
lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non
assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422,
della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti
dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005
e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, all’incremento del contingente
di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50
per cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15 milioni di euro a
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del
contingente di biodiesel di cui all’articolo 22- bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per
le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all’articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995.
378. All’articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:", da utilizzare tenuto
conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili,
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono
soppresse.
379. Senza comportare restrizioni
alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per
"intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. E' esentato dall’accisa, entro
un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno
2007, l’impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo
nell’ambito dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro, come
definito dall’allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128.
Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per
l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
381. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
382. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina
dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti
obiettivi:
a) incentivare l’impiego a fini
energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di
cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003; b) incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e
materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle
attività forestali e di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti
rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici; c)
incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare
o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
383. Ai certificati verdi
riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
384. Il numero 122) della tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e
forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia
termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto
interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle
forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l’aliquota ordinaria ".
385. Il secondo periodo del comma
369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai
seguenti:
"370. I documenti, i dati e le
informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali,
i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo
fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i
tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L’importo fisso
annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche
tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di
dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative
riscossioni.
Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori
servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio
esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del
pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella
misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei
dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del
territorio.
372. Chi pone in essere atti di
riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i
tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione
amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati
la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni".
387. Sono prorogate per l’anno 2007,
per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di
48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative: a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma
387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali,
presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi ai
gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e
criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
390. All’articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le
parole da: "per i sette periodi d’imposta successivi" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d’imposta
successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
391. Per l’anno 2007 sono prorogate
le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre
2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
393. Le disposizioni di cui al comma
1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007.
394. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si
applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per
il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera
d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia
di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di
cui all’articolo 4 del decreto- legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di
accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti
il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui
all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L’efficacia delle disposizioni
di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea.
396. Le disposizioni dell’articolo
1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006
ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al
31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell’articolo
1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006.
398. All’articolo 2, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per
gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l’anno 2007, il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
400. Le disposizioni dell’articolo
1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche
relativamente al periodo d’imposta 2006.
401. Il comma 9 dell’articolo 102
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al
100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo ".
402. Il comma 3-bis dell’articolo 54
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:"3-bis.
Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell’80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai
commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta,
nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle
disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
FINANZIARIA 2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 1 (commi 404-840)
404. Al fine di razionalizzare e
ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei
Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede:a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore
al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento
di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione
delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito
delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi
dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici
regionali o la riorganizzazione presso le prefetture- uffici territoriali
del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta
tra il Ministro competente, il Ministro dell’interno, il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio
unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi
comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà
pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio
di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in
modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto
(gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da
ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione
e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano
di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino
al raggiungimento del limite predetto; g) all’avvio della ristrutturazione,
da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto
geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei
servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella
stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3,
4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per
conto di tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma
404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei
regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si
provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di
regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese
dalla loro ricezione, corredati:a) da una dettagliata relazione tecnica
asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna
modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da
un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre
in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni
di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali
attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano
effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione
dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una
relazione sui risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non
abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008,
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
tipo di contratto.
411. I competenti organi di
controllo delle amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati
ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo
biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni
di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
dell’interno, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per
l’attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto
del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal
comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e
nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della
corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della
responsabilità dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento
dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall’"Unità per la
riorganizzazione " composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14
milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e
419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da
adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per
l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che
ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati
i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative
modalità di selezione.
419. è fatto divieto alle
Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di
lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse.
L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale
dell’autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo
di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:a) una
somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino
al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all’articolo 1,
comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione
del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al risparmio
di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al
versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei
versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento
di programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell’articolo 29 del
decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "non si applicano " sono
inserite le seguenti: "ai commissari straordinari del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
422. All’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con detti decreti si provvede altresì all’attuazione di
disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in
modo da assicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e di bilancio della
Presidenza e dandone adeguata evidenza, l’invarianza in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del
Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, è sospesa.
424. All’articolo 1, comma 22-bis,
del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:a)
al secondo periodo, dopo le parole:"segreteria tecnica" sono aggiunte le
seguenti:"che costituisce struttura di missione ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; b) dopo il quarto
periodo, è inserito il seguente: "Non si applicano l’articolo 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l’articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:"Allo scopo di assicurare la
funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non
si applica, altresì, all’Unità tecnica – finanza di progetto di cui
all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce
organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione
dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda
della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai
sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministero dell’interno, sono
individuati gli ambiti territoriali determinati per l’esercizio delle
funzioni di competenza degli uffici periferici dell’Amministrazione
dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:a) semplificazione
delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e
contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala,
evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d)
determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e) ponderazione
dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai
commi da 404 a 416 l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e
delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi
l’opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze
di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi
resi all’utenza.
427. Con le modalità, i tempi e i
criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:a) al riordino
dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e
alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello
Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione
delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al
comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni:"Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello
Stato".
429. Previa stipula di apposite
convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono
delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte,
delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie,
garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono
soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono
ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al
comma 430, l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla
razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e
all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei
settori specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di
organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti
dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si
provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale
qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1º
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo
impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento nella qualifica
di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza
della spesa.
434. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa
non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per
l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
435. Al fine di conseguire il più
razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi
delle forze di polizia nell’espletamento dei compiti di ordine e di
sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica
nell’ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell’interno, sentito il
Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro
il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di
riarticolazione e ridislocazione dei presìdi territoriali delle Forze di
polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente
per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento
entro l’anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008, anche
mediante le convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la
migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e
gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di
polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore
possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla
realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale
della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di
cui al primo periodo del presente comma.
439. Per la realizzazione di
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso
tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno
e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni
e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni
del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle
agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento
delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle
risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali,
dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento
delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni
stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non
inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite
predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al
comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma,
riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di
cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di
controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull’osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i
risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei
conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle
funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione
entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di
mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al
comma 440, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia sono revocati o
sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno,
all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti
e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire
il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello
Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, per
il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e
degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato
mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata,
come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa
l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da
definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa
per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto
previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati, entro
il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni
e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
450. Dal 1º luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101.
451. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a
sperimentare l’introduzione della carta di acquisto elettronica per i
pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi.
Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e
71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l’introduzione
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il
negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete
sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili
all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile
necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
453. Con successivo decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere
previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico
dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza,
sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi
comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei
fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e
della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le
regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre
regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455
stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
457. Le centrali regionali e la
CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei
piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo
degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del
patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva
annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle
forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il
raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
458. è abrogato l’articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 3. All’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Per le finalità di cui al presente articolo, nonché" e le parole:
", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2," sono
soppresse.
459. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della
Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della
Società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di
amministrazione cessano dall’incarico alla data di entrata in vigore della
presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi
quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei
componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma
461.
460. La Società Sviluppo Italia Spa
assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa" ed è società a capitale
interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le
linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva
approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei
termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di
riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei
settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di
dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle
società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso
termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni
di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d’intesa con
le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle
stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative
partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da
tasse.
462. All’articolo 8, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole:", regionali e
locali".
463. Al decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo
2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse; b)
all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. I diritti
dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
Il Ministro dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina
gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"; c) all’articolo 2,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Un magistrato della Corte dei
conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli
organi di amministrazione e di revisione della Società."; d) l’articolo 4 è
sostituito dal seguente:"Art. 4. – 1. La società presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai
fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce
alle Camere".
464. All’articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per
le politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero
dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società
controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti
consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
466. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi
incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli
amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l’importo di
500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non
superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al
raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi
saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per
comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze
può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto
di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali
che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di
cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità.
467. L’articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l’articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza
conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di
dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle
finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei
presupposti normativi e di mercato per l’attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma
216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano
al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle
categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque
ore.
469. Al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne
l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti,
da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri
diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino,
alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla
definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del
bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore
entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All’articolo 7, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "è sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare".
472. All’articolo 7, comma 4, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni
statutarie che si rendano necessarie per rimodulare 1’assetto organizzativo
e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da
realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie
disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4
dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal
seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate
dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti".
474. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la
finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di
studio e di analisi:a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il
processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di
riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:1) per
quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle
unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al
miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle
risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la
trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione
nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle
autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per
macrosettori; 3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle
pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di
cassa e di contabilità nazionale; b) elaborare studi preliminari e proposte
tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con
particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato
ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia dei
meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto
del Patto di stabilità europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti
l’attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza
dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,
ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal
Parlamento in attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma
474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse
finalità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione
sull’attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l’anno
in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla
base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le
attività di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo
con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio
studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di
prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
Dipartimento stesso.
477. Per l’espletamento della sua
attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della
struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può
altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’articolo 32 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso
l’accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo
articolo 32, nonché l’istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di
contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della
legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la
Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo
funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della
Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo
tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza
pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle
competenti Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione
di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza,
essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l’anno 2007 il Ministro
dell’economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al
comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in
relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando
le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità. Ai fini
dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni
dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell’economia
e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori
di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando
le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla
allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al
presente comma nell’ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una
relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione
della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle
conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito
documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle
attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di
euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A
decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000
euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento
delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della
cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione
alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse attribuite al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un
programma straordinario di reclutamento di personale con elevata
professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche
in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All’articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine
di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o
più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla
trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed
organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) fusione degli enti,
organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività
analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva
e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b)
trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato
ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità
previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché
dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c)
razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo
Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola
liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono
il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici
soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono
abrogati.
483. Dall’attuazione del comma 482
deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 205
milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a
415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30
settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito
documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
484. La società di cui all’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista
nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non
inferiore a 180 milioni di euro.
485. La lettera e) dell’articolo 2
della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23
dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla
seguente:"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti
pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici
chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità
di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con
regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai
seguenti:"89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze è soppresso.
Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite
ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di
liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non
sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27
ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità
di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la
gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’INPS, l’INPDAP
e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi
alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni
previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP
subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero
dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e
a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali
del personale degli enti soppressi".
487. L’ammontare della remunerazione
di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi è
annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla società
di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto- legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti
pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla società
FINTECNA o a società da essa interamente controllata, con ogni loro
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause
pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle
società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da
EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato
dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e
delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con
contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La
società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal
registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al
comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal
commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni
prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma
488.
490. Per il trasferimento dei
patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone
una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto
finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro
novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro,
tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i costi e
gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti
patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono
designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il
presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo del compenso per i
periti è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il
decreto di cui al comma 497 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore
stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo
per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria
al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto
al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la
società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti,
avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere
definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e
il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La
società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e
degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge,
ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai
creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello
Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su
un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo conto
del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490,
l’ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente
infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti
ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento,
la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e
passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che
si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali
processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l’ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione
dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490,
determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra
l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e
il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è
attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del
30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e
razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative
delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da
EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al
comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni
e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società
trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti
norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi
da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa
in liquidazione.
497. Il Ministero dell’economia e
delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di
attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori,
nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre
l’attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con
composizione collegiale, dell’incarico relativo a più procedure che si
trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare
una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine
di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto l’incarico di commissario può essere
attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti,
in conformità a quanto disposto all’articolo 28, primo comma, lettera b),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
499. Il numero dei commissari
nominati o confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del
numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui
opera si rende necessaria nell’interesse della procedura, al fine di ridurre
i costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la
determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari
liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle
modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di
cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero
delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All’articolo 8 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:"1-bis. La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto
legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai
sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto.
Nel caso di concordato con
assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della
procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto
dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della
procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel
processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il
termine previsto dall’articolo 79 del codice di procedura penale".
503. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è
autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine
di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla
fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di
diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID
Spa.
504. Per la realizzazione delle
finalità di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e
sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro
delle infrastrutture.
505. A decorrere dall’anno 2007, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto
riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le
proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui
alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi
costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca,
all’Istituto nazionale di economia agraria, all’Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente, non si
applica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e
2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione
degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922
milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa
predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi
natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi,
delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché
alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle
spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della
protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del
Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle
rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti
complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, su
proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del
triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa
la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le
conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può comunicare
all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle
dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di
previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota
non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente
che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge
sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro
126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a euro
11,4 milioni per l’anno 2009.
510. Nell’ambito delle risorse
disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, i termini previsti dall’articolo 4, comma 92, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
511. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in
termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi
del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dal comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo per
le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:"177-bis. In
sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere
compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli
effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni
finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico
dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle
operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
513. Per l’anno 2007, a valere sul
fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1
milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non
superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti
della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del
decreto- legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni
dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato
a decorrere dal 1º gennaio 2007 con le modalità previste all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49.
514. Per l’anno 2007 è autorizzata,
a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili
del fuoco.
515. Per l’anno 2007, per esigenze
connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è
autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede,
entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei
relativi reclutamenti.
516. Per l’anno 2007, al fine di
garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa,
nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e
finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga
all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
517. Per l’anno 2007, è autorizzato,
in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
518. Per l’anno 2007, è autorizzato,
in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e
procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Alla
ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
519. Per l’anno 2007 una quota pari
al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui
al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la
stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi,
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da
almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le
assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
520. Per l’anno 2007, per le
specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo,
destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e
personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti
temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all’assunzione dei
vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo
del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
521. Le modalità di assunzione di
cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando
il relativo onere a carico del fondo previsto dall’articolo 1, comma 251,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale
quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del
2005.
522. Al fine di potenziare
l’attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2
milioni di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 6
febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i
Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Il limite di cui al presente comma
si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del
2004.
524. L’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il
corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e
provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso,
fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una
durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso
uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad
accertare l’apprendimento.
525. Per l’anno 2007, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo
degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a
domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,
reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e
dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal
servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua
di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti posizioni
di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità
abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al
comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro
del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del
predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del
personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio.
Con decreto del Ministro
dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per
l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché
modalità abbreviate per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008
e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo
di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad
ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.
A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25
milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e a
150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 528. Le procedure
di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre
2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
Nell’attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i
contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
529. Per il triennio 2007-2009 le
pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono
all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle
condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel
bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o
più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006,
attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle
ordinarie attività di servizio.
530. Al fine di potenziare l’azione
di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché l’attività di
monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse previste
per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale
dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie
fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione
economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite,
anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All’articolo 12, comma 1, del
decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) dopo le parole: "attività di controllo fiscale,"
sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli
che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di
rimborsi o di crediti d’imposta,"; b) dopo le parole: "di tali risorse" sono
inserite le seguenti: ", per l’amministrazione economica e per quella
finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le parole:
"con effetto dall’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2004 e 2005"; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con effetto
dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore
a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché al personale delle agenzie
fiscali".
533. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta
di 500.000 euro per l’anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31
dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All’articolo 10-bis, comma 5,
quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:"31 dicembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi
523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e
dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all’articolo 1, comma 100,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.
537. All’articolo 1, comma 103,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:"A decorrere dall’anno 2008"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall’anno 2010".
538. Con effetto dall’anno 2007,
all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
539. I commi 228 e 229 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
540. All’articolo 1, comma 97, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:"h-bis) per la copertura delle posizioni
dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; h-ter) del
personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del personale
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; h-quinquies) del personale di
magistratura della giustizia amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per
l’anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono
essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di
quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati
personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in
misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista
dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti
della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
543. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei
propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della
consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via
continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La
delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo
precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le
esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con
particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di
prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:a)
all’immissione in servizio trecento unità di personale risultato idoneo in
seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795
posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2,
per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all’immissione nei
ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze
economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei
relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l’attuazione del comma 544,
a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di
euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con
riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2007 di 807
milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
547. In sede di definizione delle
linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio
2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di
cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il
complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.
548. All’articolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:"7.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame
dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto
termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni,
per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente
del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti
richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio
dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione
dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN,
fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale
modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono
efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo, che è trasmesso dall’ARAN, corredato della
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla
predetta sottoscrizione.
Resta escluso comunque
dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il
termine di cui al comma 3 del presente articolo".
549. Le risorse previste
dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2007
di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di
euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, la somma di
40 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 la somma di 80 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati,
nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione
agli accresciuti impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di
amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi istituzionali del Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere
dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in
campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6
milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione
integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione,
indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui
concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1º gennaio
2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un
milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della
Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi
dell’articolo 5, lettera a), del decreto- legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e
successive modificazioni.
553. Nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall’anno 2007 è stanziata la
somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies
del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero
della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e
549, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari
e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni
riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico,
ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute
dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in
materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di
recepimento di accordi sindacali.
556. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
557. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine,
nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi
desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente
articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con
l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli
anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
558. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo
restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f),
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale
o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai
consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29
settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti
locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le
amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di
personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal
comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al
60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di
almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano
rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare
il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, già appartenente
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente
tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni
aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall’articolo
4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito
nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze
n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in
posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle
relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al
momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta
l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione della qualifica o
profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede,
senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse
finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio
gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della
circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili
di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un
patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria
condivisione:a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando
quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1,
comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure
necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno
2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese
per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di
personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle
spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni
a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella
loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dalla medesima lettera:1) individuano la consistenza organica
del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31
dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del
personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di
revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa
complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di
cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le
posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella
definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro
autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui
ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni
recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli
obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di
rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario
nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma
98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi da 198 a
206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle
indicate nel presente comma; e) alla verifica dell’effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli
anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del
Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma
198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006, si provvede
nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In
caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l’equilibrio economico.
566. Al fine di dare continuità alle
attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di
cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici
sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a
tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo
rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal
CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del
presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente
alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che
sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge
purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento
annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000.
Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con
apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i
parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto
stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal
2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari
esteri in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi
al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione
in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre
2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione degli interventi.
568. Una quota delle maggiori
entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa
consolare di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari
esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento
e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.
569. L’articolo 80, comma 42, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella
C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento
in ragione d’anno a decorrere dall’anno 2007.
571. Al fine di potenziare
l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è
incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti
colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici
sovrintendenti e diciassette appuntati/ carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
572. Per le finalità di cui al comma
571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero
corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al
comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in
possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli
strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità
organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca
operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione
e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul
territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche
del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine
autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad
un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori
e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto
all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
575. Il trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento
nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952,
n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.
576. Per il personale non
contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento retributivo previsto
dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo
restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto
per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,
senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno 2009
nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 34, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri
applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla
base dei medesimi princìpi e modalità.
Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova
applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5, terzo
comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in
relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L’articolo 23-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa
senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta
l’anzianità di servizio. è fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi
sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
580. Al fine di contribuire
all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità
delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa
della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle
amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita
l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito
indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal
31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti
attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L’Istituto diplomatico,
la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze fanno parte dell’Agenzia per la formazione,
che ne coordina l’attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e
l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al
comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
581. L’Agenzia per la formazione ha
i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie
formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle
innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni;
accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed
internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche
nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di
modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per
la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la
formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il
reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta
affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della
quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro
dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma
582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e
l’aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o
organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza
adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla
Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di
accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative
di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse
promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta
dell’istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni
anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di
posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a
concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso
riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o più regolamenti
adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare
attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema
della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni
pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di
finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente
sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei
risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi
ai seguenti criteri:a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a
funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e
duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di
ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dell’attività della
Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario
del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai
commi 580 e 581; attribuzione all’Agenzia per la formazione dei poteri
necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture
di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione
unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione
dell’organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la
previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi
di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione
amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici,
individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e
delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto
dal Presidente dell’Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle
Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di
cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità
identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane,
strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo
determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;
scorporo e attribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle
risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di
cui al predetto comma 581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o
comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto
svolgenti anche altre attività; f) trasferimento del personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli
organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello
scorporo e del conferimento all’Agenzia per la formazione, nei ruoli
organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure
professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni
sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia per la
formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le
strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e
6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei
regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non
inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008
e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun
anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno
parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della
partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o
incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata
l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione
interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri
rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna
amministrazione sostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi
titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi
587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
591. I dati raccolti ai sensi del
comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della
funzione publica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All’articolo 43, comma 1,
lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28
febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono
anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell’Ente definite
alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. Fermo restando quanto previsto
al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente
o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei
titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici
o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non
può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun
atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere
attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione
nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato,
nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del
medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di
una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
594. Fatti salvi gli uffici di
rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea, non
possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque
titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto
o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la
istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione
economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari
alle spese da ciascuna regione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi
a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato
nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi
594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilità e crescita dell’Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di
rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli
organi dell’Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in
forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi
esteri, o l’istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
598. è fatto altresì divieto a
comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma
associata, nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali
sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di
cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute
nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente
trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
600. All’articolo 1, comma 213-bis
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole:"dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ",
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".
601. A decorrere dall’anno 2007, al
fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base,
i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture
scolastiche " e "Interventi integrativi disabili", nonche ¿ gli stanziamenti
iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e
gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri
e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle
risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il
Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di
monitoraggio.
602. Le disponibilità iscritte nel
fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso
dell’anno di competenza, sono utilizzate nell’esercizio successivo. La quota
del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007,
alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell’offerta
formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto
dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari
gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le
finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14
novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono
equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui
al comma 603 è applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo
e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale
utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:a) nel rispetto della
normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008,
dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di
valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni
scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il
perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una
stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende
sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee
a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello
stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare
azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità.
Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di
cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di
individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e
aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché
di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità
di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei
periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del
decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per
il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con
riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi
abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del
2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione
primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del
titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei
docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del
piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente
alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione
musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto
il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti
di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve
le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine
di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale
siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e
siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che
abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto
decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non
si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la
partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono
partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a
completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei
citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi
graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente
periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con
il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza; d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali,
di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia
scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre
gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e)
ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano biennale
di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine,
per un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f)
il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la
materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di
cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d’intesa con il Ministro della
salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma
605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono
fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della
predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti
criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei
corsi.
608. Ai fini di quanto previsto
dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato
fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione
scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere
meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione
con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui
al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica
istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato
all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per
i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di
insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con
l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di
specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento
del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro
l’anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere
l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione
europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime
istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è
istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica", di seguito denominata
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con
questi ultimi, con le seguenti funzioni:a) ricerca educativa e consulenza
pedagogico- didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e
di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative
internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla
realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per
gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
611. L’organizzazione dell’Agenzia,
con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti
dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio
delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il
regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del
personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite
complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per
l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure
selettive di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la
qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:a) le parole: "Comitato
direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:"Comitato di
indirizzo"; b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art. 4. – (Organi). –
1. Gli organi dell’Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di
indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all’articolo 5, il
comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il Presidente è scelto tra persone di
alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di
istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed
all’estero. è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra
una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra
i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le
medesime modalità, per un ulteriore triennio"; d) all’articolo 6, il comma 1
è sostituito dal seguente:"1. Il Comitato di indirizzo è composto dal
Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità,
dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I
componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La
commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche".
613. L’INVALSI, fermo restando
quando previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio
normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:a) formula al Ministro della
pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire
per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la
formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il
monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di
reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono
essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con
conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del
Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della
costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari.
616. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e
delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli
ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate.
617. I revisori dei conti, in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero
della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico
regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei
rispettivi Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di
cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n.
44.
618. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei
dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del
concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori
di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione
dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal
presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili,
la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
619. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti
dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale –
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei
candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei
prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato
positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame
finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e
disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina
degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche
al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato
perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi
devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di
formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui
sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al
presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.
620. Dall’attuazione dei commi da
605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per
l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
621. Al fine di garantire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e
620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:a)
relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle
determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente
al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero
della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 620.
622. L’istruzione impartita per
almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da
quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono
essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole
regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di
favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le
strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi
e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è
redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno
scolastico 2007/ 2008.
623. Nella provincia autonoma di
Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione
professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente
comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in
abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di
quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i
finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei
predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento
sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio
e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate
dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato
dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l’attivazione dei piani di
edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n.
23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle
risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al
completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma
degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le
finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l’ente locale
interessato concorrono, nell’ambito dei piani di cui all’articolo 4 della
medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l’ammontare come sopra
determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il
completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le
regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque
non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell’accordo denominato "patto per la sicurezza " tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi
per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il
consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via
sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo
grado e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche o
l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL
determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle
finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse
che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base
degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell’INAIL
definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e
provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti
dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni,
in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della
popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e
parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
628. La gratuità parziale dei libri
di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione
secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei
criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le
reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio
di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate
possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio
previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia
utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli
alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo
scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente
domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età,
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative
sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi
servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per
quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla
scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso
formativo lungo l’asse cronologico 0- 6 anni di età. Il Ministero della
pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali
attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi
per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della
medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, è abrogato.
631. A decorrere dall’anno 2007, il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel
quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure
per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo
decreto legislativo.
632. Ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati
livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con
particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali,
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati "Centri provinciali per l’istruzione degli adulti". Ad essi è
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in
ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla
riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare
le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie
al migliore supporto delle attività didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai
commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di
euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della
pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.
635. Al fine di dare il necessario
sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito
del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli
stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali"
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono
incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
636. Il Ministro della pubblica
istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via
prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di
lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da
queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole
secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario
concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle
università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno
non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e
della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata
distribuzione delle opportunità formative.
638. Il Consiglio nazionale delle
ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica
nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,
garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli
enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno
precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma
638. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo
economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale
spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa
compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e
comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere
altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento
del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi
di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono
in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse
dei Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009
continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalità di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario
annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per
i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli
oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di
competenze arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento
delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno.
644. Sono fatti salvi i princìpi di
cui ai commi 526 e 529.
645. Nell’anno 2007, gli enti di cui
al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva
non può comunque intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i
limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all’anno 2006.
646. Ai fini dell’applicazione dei
commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di
concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30
settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono
computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
647. In attesa della riforma dello
stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università e
della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007,
sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le
modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle
università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto
ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai
criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca,
garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard
internazionali.
648. Al fine di consentire il
reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647
definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle
università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
649. Per l’anno 2007, il personale
in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le
istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con
procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007, qualora i
relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del
Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All’onere derivante dal comma
648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40
milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi
643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell’università e della
ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano
straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici
di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca,
definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con
particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di
lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca svolta.
652. Per l’attuazione del piano di
cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009
incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate
a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare
facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la
sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di
razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi
decentrate già esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca
funzionali alle attività produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione
Collegio europeo" di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008,
la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 656 a 672, che costituiscono princì pi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall’anno 2007, è
avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata
ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il
saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di
sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la predetta Conferenza.
657. In attesa dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso
delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai
sensi del comma 658, non può essere superiore, per l’anno 2007, al
corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito dell’1,8
per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso
delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo
il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato,
rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali
è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al
netto delle:a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina
di settore; b) spese per la concessione di crediti.
659. Le spese finali sono
determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e
2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro
dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e
in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle
stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non
provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con
misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in
misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a
statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale
complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali,
attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità
definite.
662. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento
tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la
manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale
previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
nonché le modalità per il versamento dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
663. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed
organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o
provinciale.
664. Ai fini del rispetto del
principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie
alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento,
secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate
proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono
tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la
facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le
regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e
provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 666.
668. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a
statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto
dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito
nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo concluso ai
sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo agli anni 2007- 2009, accertato con le
procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui
al comma 666. Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione, in
qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato
opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non
hanno inviato la prescritta comunicazione.
670. Decorso inutilmente il termine
del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia
autonoma interessata, con riferimento all’anno in corso, si applica
automaticamente:a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella
misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa
automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.
671. Nelle regioni e nelle province
autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella
misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro
0,0129.
672. Scaduto il termine del 30
giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
i tributi di cui ai commi 670 e 671.
673. L’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
soppresso.
674. Il primo periodo del comma 323
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso.
675. All’articolo 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:"1-bis. Le
aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3,
sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo
all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
676. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
677. La manovra finanziaria è
fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
678. Per la determinazione del
proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al
comma 676 devono seguire la seguente procedura:a) calcolare la media
triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al
comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa,
solo se negativa, i seguenti coefficienti:1) province: 0,400 per l’anno
2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009; 2) comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per
l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009; b) calcolare la media triennale della
spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad
essa i seguenti coefficienti:1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per
l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per
l’anno 2009; c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma
degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-
2005 dei saldi di cassa determinano l’importo del concorso alla manovra
applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
679. Nel caso in cui l’incidenza
percentuale dell’importo di cui al comma 678, lettera c), sull’importo della
media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di
crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all’8 per
cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità
interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta media
triennale.
680. Il saldo finanziario è
calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti
e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali
risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate
le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla
concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di
competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma
678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
682. Ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono
conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dall’amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo
finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono
considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003- 2005,
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti. Per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario
non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente,
autorizzate dal Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di
uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.
684. Il bilancio di previsione degli
enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità
interno deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le
previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da
consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno
approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell’entrata
in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio.
685. Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la
definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun
ente ai sensi dei commi 678 e 679.
686. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti
di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.
687. Per gli enti istituiti nel
periodo 2003- 2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello
stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si
dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base
annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità
interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del
patto di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo, quale base di calcolo
su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007.
688. Gli enti locali commissariati
ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli
anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per
frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli
articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
690. Le informazioni previste dai
commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti
individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686
del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli
enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono
essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti
non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di
commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti,
che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità
indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al
contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul
sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti
locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che
hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i
commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine
del 30 giugno previsto dal comma 691:a) nei comuni interessati, con
riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al
versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi
dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al
periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un
aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
693. Scaduto il termine del 30
giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
i tributi di cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono abrogati.
695. All’articolo 1, comma 6, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole:"per il Consiglio superiore
della magistratura, " sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle
aree naturali protette,".
696. I trasferimenti erariali per
l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base
alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
697. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma
152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.
698. All’articolo 204, comma 1, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le
parole: "non supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
supera il 15 per cento". All’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:"non superiore al 15 per cento" e la lettera
c) è abrogata.
699. Al comma 3 dell’articolo 28
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con
decorrenza dal 1º gennaio 2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39,
40 e 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal
seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo
apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la
ripartizione dell’incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191,
sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno
rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti
i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli
effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:a) fino ad un
importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo
della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al
30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per
cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura
sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71
milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura
pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei
quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque
anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento,
secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore
contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti; d) alle comunità montane è attribuito un
contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione
alla popolazione residente nelle zone montane.
704. A decorrere dall’anno 2007 gli
oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti
a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali
previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento.
705. In deroga alla normativa
vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati
sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell’interno provvede, su
richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un’unica soluzione
i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito
dell’IRPEF spettanti per l’intero esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di
cui all’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1º gennaio di
ciascun anno, nella condizione di cui all’articolo 143 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal
Ministero dell’interno un contributo destinato alla realizzazione o
manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni
di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31
dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000
abitanti.
708. Agli oneri derivanti
dall’applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
709. All’articolo 1, comma 494,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il
seguente: "La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40
per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio
delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2007, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo
2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell’articolo 6
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole:"servizi non
commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali è previsto il
pagamento di una tariffa da parte degli utenti,".
712. A decorrere dall’anno 2007, la
dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento recante
determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali
ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º luglio 2002, n.
197, attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al
Ministero dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore
entrata.
713. Per l’anno 2007 i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono
essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria
del patrimonio comunale.
714. All’articolo 242, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e
relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il
triennio precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei
consigli comunali e provinciali ai sensi dell’articolo 143 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui
all’articolo 110 del medesimo testo unico nonché l’incarico di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque
giorni dall’insediamento della commissione straordinaria per la gestione
dell’ente.
716. Ai fini dell’invarianza delle
disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per
l’anno 2007, di 130 milioni di euro per l’anno 2008 e di 65 milioni di euro
per l’anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non
editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti
radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di
cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo
di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A
decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a
condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali
imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello
Stato in cui ha sede l’impresa".
718. Fermo restando quanto disposto
dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte
dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli
organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso
ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
società.
719. L’indennità di fine mandato
prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato
elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
720. All’articolo 13 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:a) al
comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti "ventiquattro mesi"; b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse
le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del
decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi"; c) al comma 4,
secondo periodo, la parola:"perfezionate" è sostituita dalla
seguente:"bandite".
721. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative,
finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici
e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti
degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al
ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma
721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilità e crescita dell’Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi
finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi
dell’anno precedente.
724. Al fine di assicurare un
controllo indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo
degli enti locali, è istituita un’Unità per il monitoraggio con il compito
di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle
misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla
verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche
mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli
delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l’apprezzamento dei
risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di
stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate
le disposizioni relative alla composizione dell’Unità, alla sua
organizzazione ed al suo funzionamento.Al Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unità.
Per il funzionamento dell’Unità è istituito un fondo, nell’ambito del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione
finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le
competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte
dei conti.
725. Nelle società a totale
partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, non può essere superiore per il presidente all’80 per cento
e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato
solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e
proporzionata.
726. Nelle società a totale
partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui
al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della
indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore
quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore
importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727. Al Presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui
all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi
stabilite.
728. Nelle società a partecipazione
mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui
ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale
ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari
o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore
al 50 per cento del capitale.
729. Il numero complessivo di
componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate
totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a
tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari
o superiore all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del
consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo
nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere
superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali
patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
730. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725
a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse
partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di
amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede
costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
731. Nell’articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modifiche:a) al comma 1, dopo le parole: "consigli
circoscrizionali" sono inserite le seguenti:"dei soli comuni capoluogo di
provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali " sono inserite
le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, ".
732. Nel comma 3 dell’articolo 234
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi
da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.
734. Non può essere nominato
amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti
incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
735. Gli incarichi di amministratore
delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i
relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci
pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità
è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di
pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la
società.
La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta
giorni dal percepimento.
736. Le norme del presente comma
costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di
strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere
improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione
dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali
operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo
riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.
737. All’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:"2-bis. A
partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le
regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del
debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati
devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione,
che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è
elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. Restano valide le
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia
di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che
risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione
alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle
comunicazioni previste dall’articolo 41 della legge n. 448 del 2001
conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i
dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai
sensi della normativa sopra citata. L’organo di revisione dell’ente
territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli
enti stessi.
739. Dal 1º gennaio 2007 alle
operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o
cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i
cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni,
anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.
Sono escluse le operazioni di tale
natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata
prima del 4 settembre 2006, purchè completate entro e non oltre il 31 marzo
2007. .
740. Al comma 17, primo periodo,
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le
parole: "non collegati a un’attività patrimoniale preesistente".
741. All’articolo 255 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal
seguente:"10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione
l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione
vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo
206".
742. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da
ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l’anno 2007:a) in 469,16
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui
ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
745. All’articolo 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del
rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati".
746. All’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto
periodo è sostituito dal seguente: "Sono altresì escluse dal predetto
procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,
31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento
di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente
adeguato secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla
sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per
sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine
dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa,
ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il
pagamento delle pensioni a carico dell’INPS fino alla predetta data si
intendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate
le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello
Stato.
748. Ai fini della copertura dei
maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all’articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni
di euro per l’esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l’anno 2006:a) per
l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l’anno 2006, sono
utilizzate le seguenti risorse:1) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di
euro; 2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del
medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro,
in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
749. All’articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:a) le parole: "1º gennaio 2008" e "31
dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2007" e "31 dicembre
2006"; b) al comma 5:1) nel primo periodo, la parola: "erogate " è
soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole:"alle prestazioni maturate"
sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni
pensionistiche maturate " sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle
prestazioni"; d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a:
"lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove
adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del
TFR:"; e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; f) il comma 3-bis è
sostituito dal seguente:"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di
cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007."; g) il comma 4 è
sostituito dal seguente:"4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui
alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che
entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite
procedura di silenzioassenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b),
l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed
abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal
1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e
il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma
7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al
versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non
abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o
approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in
mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui
all’articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al
comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della
Costituzione.
751. All’articolo 1, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
"Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono
sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n.
279.
753. All’articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:"4-bis. Le forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento
al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º gennaio
2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in
conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma
2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007".
754. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e
credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi
contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998.
Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e
le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1º gennaio
2007, è istituito il "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio
della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile,
per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo
quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga
decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di
cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il
predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di
cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La
liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni
al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata
dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755,
limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo
medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in
materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle
disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al
comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui
all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, nonche ¿ dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765,
sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla
presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
759. Con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al
comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
760. Entro il 30 settembre di ogni
anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione
contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749 e
seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza
finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella
prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-
finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita
gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli
della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli
interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì
trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli
interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1
annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati
per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle
autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del
Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di
valutazione del programma di stabilità dell’Italia.
763. All’articolo 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare
l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità
delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio
tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni
elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono
adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia
dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque
tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora
le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente
interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi
gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di
cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
764. All’articolo 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:"1. Dal
reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare
del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al
Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per
le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2.
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. 3. Un’ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e
secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni"; b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5,
le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma
1".
765. Ai fini della realizzazione di
campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri,
d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a
promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari
nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse
procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno
2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal
predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa
la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo
9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:"Art. 8. – (Compensazioni alle
imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al
Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai maggiori oneri
finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari
ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º
gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro
dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati
nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso
la tesoreria dello Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si
applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui
al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla
gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal
datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS
medesimo. L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di
euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall’articolo 8, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "prevista dall’articolo 8, comma 1".
767. Le risorse di cui all’articolo
74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini
del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal 1º gennaio
2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per
cento.
769. Con effetto dal 1º gennaio
2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a
carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote
di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle
quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1º gennaio
2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data
per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All’articolo 58 della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma
2:1) la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "tredici"; 2) le
parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli
iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti
dagli iscritti al Fondo"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. Il
presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti
dagli iscritti al Fondo".
772. L’incremento contributivo di
cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso
netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento
dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile
già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto
mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal
lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità
del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei
contratti collettivi nazionali di riferimento.
773. Con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione
dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è
complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con
riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per
le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16
della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano
alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta
complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro
è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai
soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali
per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando
fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi
del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di
indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista
per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il
decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
774. L’estensione della disciplina
del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e
pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale
obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime
prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere
dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente
dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa
speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del
complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura
percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.
775. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
776. è abrogato l’articolo 15, comma
5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
777. L’articolo 5, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei
contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è
determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e
dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia
e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono
fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
778. Con effetto dall’anno 2006, a
decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate
a norma dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' abrogato il comma 2
dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, i premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2007.
780. Con effetto dal 1º gennaio
2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla
gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo
di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del
gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente
accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso
di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo
anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e,
comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui
al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con
tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le
quali:a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di
enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano
registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio.
782. Dopo l’articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:"Art. 13-bis. -
(Disposizioni in tema di menomazione dell’integrità psico-fisica) – 1.
All’articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007,
abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di
grado pari o superiore al 60 per cento". 2. All’articolo 150, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le
parole: "purché non superiore all’ottanta per cento" sono inserite le
seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007,
con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non
superiore al 60 per cento". 3. All’articolo 220 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non
inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti:"e, per gli infortuni
sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento". 4.
All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono
inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei
casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella
". 5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente
assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3"
sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007,
nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta
tabella". 6. All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto
il seguente comma:"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche ¿ le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo
mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause
non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare
di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore
al 48 per cento". 7. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio
1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e,
per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di
grado superiore al 20 per cento"".
783. All’articolo 16 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sulla
domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove quest’ultima risulti completa
di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del
procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di
altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei
strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al
fine dell’esame della domanda".
784. A decorrere dal 1º gennaio
2007, gli interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di
disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura,
decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali
degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell’articolo 01 del
decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di
cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti
alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a
trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della
legge 2 agosto 1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell’articolo 01 del
decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori
soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano
l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio
educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti
territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali
ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini
dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le
seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per
l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno
2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la
predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale
giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle
convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali.
E' fatta salva, nei periodi indicati
al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile
convenzionale come sopra determinato.
La contribuzione di cui al terzo e
quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento
effettuato.
788. A decorrere dal 1º gennaio
2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico
dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni
nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata
inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione si
applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori
iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari
al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di
lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni
nell’arco dell’anno solare.
Per la certificazione e
l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta
indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce
orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui
all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che
abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di
parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico
per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il
primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del
reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche
nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza
dal 1º gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate
a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facoltà di riscatto dei
periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma
2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al
31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione
di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle
emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338.
791. All’articolo 64, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) le
parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento,"
sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse
rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il
medesimo decreto".
792. All’articolo 4 della legge 3
agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Per i
soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento
dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché
l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con
percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato
all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile,
anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3,
comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo
le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari
all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di
Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le
misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui
le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e
dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone
fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o
persone giuridiche. L’INPS determina le modalità ed i termini di versamento.
794. All’articolo 3 della legge 3
agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all’80 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado".
795. All’articolo 3 della legge 3
agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole:"dalle stragi di tale
matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai
genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui
loro trattamenti diretti ".
796. Per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un
patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la
propria condivisione:a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di
euro per l’anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285
milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento
a carico dello Stato per l’ospedale "Bambino Gesù". All’articolo 1, comma
278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall’anno
2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all’anno 2006"; b) è
istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni
di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700
milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo
di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito
accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai
disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo
conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal
vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei
medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure
previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia
scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano
si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso
l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi
comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo,
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato
e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di
attività e per categorie di soggetti passivi . Qualora invece sia verificato
che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati
ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con
riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di
riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario
regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui
all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo
1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso
previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti
normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia
di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, assicura l’attività di
affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui
all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo
di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello
stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero
dell’economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole
regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell’ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria di cui
all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c)
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le parole: "all’anno d’imposta 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il
procedimento per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell’avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
della citata intesa 23 marzo 2005; d) al fine di consentire in via
anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:1) in deroga
a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)
del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma
6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle
somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi
anni; 2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto
delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione; 3) alle
regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica; 4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento
nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell’esito
positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e
dalla presente legge; 5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello
del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno
2006, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno 2008, sulla base del tasso di
crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli
esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria
interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché
alla mobilità sanitaria internazionale di cui all’articolo 18, comma 7,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni.
I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e)
ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per
l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle
aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le
regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo,
sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da
specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
della citata intesa 23 marzo 2005; f) per gli anni 2007 e seguenti sono
confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti
stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre
2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20
settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle
medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa; g) in riferimento alla disposizione di cui
alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio
2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di
cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a
carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di
tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio
sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e definite per regione e per
azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine
perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la
sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della
ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La
richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno
al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA, secondo le modalità
indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi
dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a
livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri
farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione della
richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º
marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte
dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20
settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni
devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all’AIFA,
al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre
2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell’azienda farmaceutica inadempiente,
l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo
dei farmaci in vigore il 1º ottobre 2006; h) in coerenza con quanto previsto
dalla lettera g) l’AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle
misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare,
attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento
della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una
minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro,
di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti; i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della
lettera f), l’AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle
disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g)
e h); l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli
importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005
e 2006 anche alle seguenti condizioni:1) con riferimento al superamento del
tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota
a proprio carico, con le misure di cui all’articolo 5 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo
idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento.
Le regioni interessate, in
alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa
farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire
l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è
verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005,
avvalendosi del supporto tecnico dell’AIFA; 2) con riferimento al
superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non
convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28
febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio
dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei
farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito
del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; m) all’articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:"I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui
all’articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri"; 2) al terzo periodo, le parole: "Il
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:"Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, " e dopo
le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31
marzo 2007,"; n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo
fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di
risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.
Il maggior importo di cui alla
presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione
strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia
di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali
ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure
palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento
dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle
regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.
Il riparto fra le regioni del
maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento
alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee
prioritarie:1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel
campo dell’oncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario
Nord-Sud; 3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4)
messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997; 5) premialità per le regioni sulla base della
tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari
delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni
rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari
al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal
decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di
diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto
sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di
laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria
interessate"; p) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla
quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata
codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto
soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota
fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è,
comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per
l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti
oneri più elevati; q) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"a) con le procedure
di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede,
entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di
assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie
di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di
ricovero ordinario diurno"; r) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono
tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità
più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti
regionali; s) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; u) le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º
gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento
di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005.
Per le regioni impegnate nei piani
di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1º
gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate
al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio
2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; v) il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui
acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile
2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della
presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base
d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte
del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso
degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza
al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo
2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute – Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia per
i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende
sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende
che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture
effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare
in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura
di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo
unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di
sanità e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza
dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative.
I risultati degli studi sono
pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute; z) la disposizione
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio
sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica
indicazione al trattamento.
Il ricorso a tali terapie è
consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le
regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le
aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti
applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente
lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
797. Il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di
2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i
medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di
riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e
al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma
289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per
l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con le
risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle
spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e
delle finanze per l’attività di affiancamento alle regioni impegnate nei
Piani di rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei
predetti Ministeri incaricato di tali attività".
799. Con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139
del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio
2007-2009.
800. I consiglieri e referendari
medici in servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio
dei ministri possono svolgere attività professionali sanitarie esterne,
secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei
medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo 96
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun
titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al
pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti
modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 85, comma 25, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149.
802. Fino al 31 dicembre 2007, le
farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali
di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in
vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA.
Per lo stesso periodo, fino al 31
dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante
devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul
prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita
di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo
cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre
strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di
cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
804. Il prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla
classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari
dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore,
per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle
variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo
dicembre 2005-dicembre 2006.
805. Al fine di rimuovere gli
squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra
le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario
nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché
per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle
d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
806. L’importo annuale del Fondo di
cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per
iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da
assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti
regionali in materia di:a) sperimentazione del modello assistenziale case
della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della
donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del
neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5
milioni di euro.
807. L’importo di 60,5 milioni di
euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano
presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti
linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con
linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della
salute.
808. Per il proseguimento
dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui
all’articolo 2-bis del decretolegge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di
finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
809. A decorrere dal 2007 è
autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il
funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l’Aids
istituita presso il Ministero della salute.
La Consulta è convocata e sentita
almeno tre volte l’anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo
alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e
prevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS).
La Consulta può dare incarico ad
esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.
810. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, terzo periodo, dopo le
parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa"; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di
specialistica ambulatoriale " sono inserite le seguenti: ", delle strutture
per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa "; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:"5-bis. Per le
finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero
dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche
concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove
possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze
e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto
all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al
presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere
del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso
entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque
emanato.
Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con
il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; d) al comma 7,
secondo periodo, dopo le parole: "All’atto della utilizzazione di una
ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono
inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di
assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del
repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa"; e)
al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole:
"pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti:"e per le strutture di
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice
fiscale dell’assistito"; f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al
momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono
inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo
periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale " sono aggiunte le
seguenti: "nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica
e al repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza
integrativa"; g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007,
sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi
erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende
sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e
delle finanze, nonché le modalità di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare
di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di
farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato,
per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorità
competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio
della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo
113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata
quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
812. Quando la truffa ai danni del
Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è
commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una
società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la
procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario
nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia
accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009,
nell’utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla
presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria
di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato
al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3
milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il
miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche
in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci
orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
814. Per gli anni 2007 e 2008,
nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non
inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di
ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di
età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da
ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai
quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di
ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di
indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index.
L’attuazione del presente comma è
demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
815. L’onere derivante
dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008.
816. Ai fini del completamento delle
attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e
2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.
817. Per il consolidamento e
rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro
i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario
annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli
incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l’incompatibilità con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di
qualsiasi attività professionale.
819. Con accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione
di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle
risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del
bilancio ordinario dell’AIFA.
820. Al fine di evitare sprechi di
confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di
scadenza posta con modalità "a secco", la data di scadenza e il numero di
lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere
stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra
modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo
sfondo del materiale di confezionamento.
821. All’articolo 15 della legge 21
ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole:"oggetto delle convenzioni
ubicati sul territorio dell’Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei
Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale,
proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all’estero, in regime
di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio
dell’Unione europea".
822. All’articolo 15 della legge n.
219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. Le convenzioni di cui
al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".
823. All’articolo 16, comma 1, della
legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l’impiego
ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi
risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
824. L’articolo 27 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente:"Art. 27. -
(Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). – 1. Alla
raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la
produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto.
Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla
produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai
requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle
direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto
dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".
825. All’articolo 1, comma 409,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o
immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle
seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi
medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi
su misura"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) entro il 30
aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale
addetto. L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di
ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno
di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al
versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono
riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale
dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento
della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo
alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l’aggiornamento
e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la
manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività
di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo,
all’attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e
del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino
l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni
con università e istituti di ricerca o con esperti del settore"; c) la
lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) i produttori e i commercianti di
dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i
dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni,
applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall’articolo 10 del
decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non
siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del decreto
legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto
legislativo n. 332 del 2000. Per l’inserimento delle informazioni nella
banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione
sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una
tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico
dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano
uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica
sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La
tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti
dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a)".
826. Al fine di favorire il
mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale
anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione delle percentuali di
sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell’imposta sul valore aggiunto non superiore
ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del
comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1º
marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto- legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell’ulteriore
riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a
carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi
oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
827. E' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il
finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la
partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre
regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di
un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute
delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di
emarginazione, già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria
e San Gallicano-IFO.
828. Per consentire il potenziamento
delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori
per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e
4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
829. All’ articolo 4 della legge 14
agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. I comuni,
singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad
attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la
sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per
cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni provvedono,
altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6".
830. Al fine di addivenire al
completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della
Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari
al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al
49,11 per cento per l’anno 2009.
831. L’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro
tale data dovrà essere raggiunta l’intesa preliminare all’emanazione delle
nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato
raggiungimento dell’intesa entro tale data, il concorso della Regione
siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l’anno 2007, in misura pari
al 44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di
cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di
una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del
gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel
territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a
concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa
sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell’importo
annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica
prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato
con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
833. A valere sul gettito delle
accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della
Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale,
dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l’anno 2008,
dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’erogazione dei contributi è
subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente
al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti
petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.
834. L’articolo 8 dello Statuto
speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"Art. 8. – Le
entrate della regione sono costituite:a) dai sette decimi del gettito delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del
gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo
dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette
nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove
decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano
gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della
quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del
gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale
da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall’ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h)
da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
facoltà di istituire con legge in armonia con i princì pi del sistema
tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai
sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque
denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene
relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale,
affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
regione".
835. Ad integrazione delle somme
stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25
milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla
regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’imposta sul valore
aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,
n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
836. Dall’anno 2007 la regione
Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
837. Alla regione Sardegna sono
trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie
Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla
continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del
trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie
Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della
Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti
finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L’attuazione delle previsioni
relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere
a) e m) del primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal
comma 834 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di
euro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno 2008 e a 482 milioni
di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna
al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.
839. Dall’attuazione del combinato
disposto della lettera f), del primo comma, dell’articolo 8 del citato
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma
836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare
alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009
la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi è
attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della
regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni
2007-2009, aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a
carico dello Stato.
FINANZIARIA 2007
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA
RICERCA
Art. 1 (commi 841-1352)
841. Al fine di perseguire la
maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale,
presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le
vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al
quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo è altresì conferita la
somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento
dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti
dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del
Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per
il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli
interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i
relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al
Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009,
dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse
del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto
degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di
innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche
dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
843. Per l’individuazione dei
contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari
regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché
gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi
concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla
complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti
di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da
perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti
specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per
l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed
alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo
economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università e della
ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per
gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i
progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e
ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione
siano incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti
esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove
le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti
finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per
l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una
specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei
ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di
delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro
dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione del progetto.
Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio
funzionamento per l’attuazione del presente comma.
845. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in
conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce
annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri
utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di
ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842
possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre
amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il
Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:a) sul
monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione
industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del
sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli
interventi per la finanza di impresa.
847. In attesa della riforma delle
misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la
finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono
soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è
altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100
milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di
garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle
imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza
della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza
strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori
risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa
nazionale in materia di intermediazione finanziaria.Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo
per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento
di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico,
al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate
nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo
posti in essere da piccole e medie imprese.
848. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l’affidamento diretto ad
enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti,
scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i
criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847,
le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi
degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al
Fondo di cui al comma 847.
849. Fino all’emanazione del decreto
di cui al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti
compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo
le modalità già comunicate alla Commissione stessa.
850. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le
ulteriori disponibilita` degli altri fondi di amministrazioni e soggetti
pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo
decreto.
851. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita` e sulla registrazione di segni e
modelli nonche¿ i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d’impresa.
Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per
invenzione e ai modelli di utilita`, le universita`, le amministrazioni
pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita` di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e
forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita` e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprieta` industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i
seguenti criteri:
a) dalla quinta annualita` per il
brevetto per invenzione industriale;
b) dal secondo quinquennio per il
brevetto per modello di utilita`;
c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei
diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita` del medesimo
Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta` industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorita`
per le domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo
economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita` e livelli occupazionali
delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in
crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di
cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio
regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita` ricognitive e
di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Tale struttura opera in
collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di
crisi d’impresa oggetto d’intervento.
A tal fine e` autorizzata la spesa
di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche
mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il
Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita` industriali e delle crisi di impresa.
853. Gli interventi del Fondo di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
disposti sulla base di criteri e modalita` fissati con delibera del CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in
particolare a determinare, in conformita` agli orientamenti comunitari in
materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita` di natura
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai
benefı`ci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il
Ministero dello sviluppo economico puo` avvalersi, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6
dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
854. Entro il 30 giugno di ogni anno
il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operativita`
delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare
riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l’ambito di operativita`
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (FRI) e` esteso agli interventi previsti da leggi regionali di
agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
856. Per le finalita` di cui al
comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e` autorizzata ad apportare alla
dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento
nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti
annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la
competitivita` e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di
cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari
o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi
del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma
858.
857. Ai fini dell’attuazione degli
interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione
industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita` agli
indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la
regolamentazione delle modalita` di intervento, prevedendo anche la misura
minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di
rientro.
858. Ai fini dell’attuazione del
comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla
ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione
comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in
conformita` agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa,
per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno dei
relativi limiti annuali di spesa, nonche¿ per la regolamentazione delle
modalita` di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di
interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi
oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province
autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la
dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell’anno successivo.
860. Nell’ambito dei progetti
elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo
economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza
tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita`
ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere
previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese
innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le
direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46
del 1982.
861. Ai soggetti convenzionati con
il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita
di imprese innovative puo` essere affidata l’istruttoria dei programmi di
cui al comma 860, secondo modalita` anche semplificate, determinate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate
finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non
ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi
della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in
misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono
essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e`
completata entro i sei mesi successivi.
863. In attuazione dell’articolo
119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto
nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la
politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, e` incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100
milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e
59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di
politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione
2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo
precedente e` destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di
trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione
aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al
presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del
CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
864. Il Quadro strategico nazionale,
in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863,
costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive,
nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita` individuate, il
quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarieta`
dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire
l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto
anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli
interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico e` istituita,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia` esistenti,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di
regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti,
composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri
competenti.
865. Per il periodo di
programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui
al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale.
866. Le somme di cui al comma 863,
iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma
865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.
Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio
2013.
867. Ai fini della realizzazione
delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro
sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il
Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale relativa
ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto
Marghera, nonche¿ per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi
di Mantova e` autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui
euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni
per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse e` disposto con decreto
interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle
somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e
non riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
869. Le risorse individuate con
delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio
2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a
Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialita`
e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una
quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni di euro
nell’anno 2008.
870. Al fine di garantire la massima
efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e` istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’universita` e della ricerca, il Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al
Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita`, nonche¿ le risorse del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base,
di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto
di competenza del Ministero dell’universita` e della ricerca, del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo
periodo del comma 870 e` alimentato in via ordinaria dai conferimenti,
annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi
concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto
dell’apposito Fondo.
872. In attuazione delle indicazioni
contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro
dell’universita` e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo,
garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di
investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da
universita` ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse
e condivise nelle comunita` disciplinari internazionali interessate.
873. Il Ministro dell’universita` e
della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita` di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine
di garantire la massima efficacia ed omogeneita` degli interventi. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le
disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al
comma 870.
874. E` autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro
per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una piu`
efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione
degli interventi di cui al comma 631, e` istituito, nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per
l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le
risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440,
nonche¿ le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione
e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilita`
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
876. Il Fondo di cui all’articolo
16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni,
e` integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce
le modalita` per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione
del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
877. All’articolo 24, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie"
sono inserite le seguenti: "e cogaranzie".
878. Per le finalita` previste
dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, e`
attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
879. Le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si
applicano anche alle societa` finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877
del presente articolo.
880. All’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono
abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e`
soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le
parole:
"ai Fondi di garanzia indicati dai
commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti:
"al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662"; d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25
e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
881. Al fine di accelerare lo
sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito
denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in
intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30,
31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro
il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al
capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri
fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti
locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione.
882. Al fine di favorire il
rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile
di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci
ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche¿,
in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo
operativo dei confidi stessi.
Per le medesime finalita`, in attesa
dell’attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio,
i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del
decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197.
883. Per le finalita` di cui
all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del
settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16- bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
884. Per le finalita` di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno
2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare
alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
885. Per le finalita` di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati
contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno
2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per
l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5,
comma 16-bis, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
886. Gli incentivi alla ricerca
applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza
dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’universita` e della ricerca e
del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo
coordinato anche in conformita` alle direttive adottate congiuntamente dai
tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al
comma 886 conformano la propria attivita` a quanto disposto dal medesimo
comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione
delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione
delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee
forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
888. Per il finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e a favore del Fondo per la mobilita` al servizio delle fiere previsto
dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e` autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
889. All’articolo 1, comma 366,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:
"372" e` sostituita dalla seguente:
"371".
890. All’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:
"371-bis. In attesa dell’adozione
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366,
puo` essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei
distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50
per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun
progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo
di cui al comma 372".
891. All’articolo 1, comma 372,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:
"371" e` sostituita dalla seguente:
"371-ter".
892. Al fine di estendere e
sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per
la societa` dell’informazione, e` autorizzata una spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non
regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti
locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree
destinatarie della sperimentazione e le modalita` operative e di gestione di
tali progetti.
893. E` istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo
per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali", con
una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi
agli interventi di digitalizzazione dell’attivita` amministrativa, in
particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei
cittadini e delle imprese.
894. Con successivo decreto dei
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere
della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e
negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
895. Nella valutazione dei progetti
da finanziare, di cui al comma 892, e` data priorita` a quelli che
utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici
sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono
mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web
individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
896. Per il finanziamento degli
interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad
elevato contenuto tecnologico e` istituito un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700
milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi
di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti
anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu` decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del
bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della
predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le
disponibilita` del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalita` e le procedure
di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.
897. Gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati.
Conseguentemente e` ripristinata la
Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
898. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale,
con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree
militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di
tiro, nonche ¿ delle unita` navali, effettuate d’intesa con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante
l’impiego del genio militare. Con uno o piu` decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al
Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo di cui al presente comma.
899. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale,
con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e
all’adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e
degli stabilimenti militari. Con uno o piu` decreti del Ministro della
difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di
cui al presente comma.
900. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale,
con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all’ammodernamento del
parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma
dei carabinieri.
Con uno o piu` decreti del Ministro
della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di
cui al presente comma.
901. Per l’anno 2007, le dotazioni
delle unita` previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono
ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.
902. E` autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si
rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermita`
letali ovvero da invalidita` o inabilita` permanente nonche¿ al monitoraggio
delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano
impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per
i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria,
nonche¿ in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali
siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.
903. Per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta` sugli aiuti
di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
904. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma
15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi
delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese,
e` integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di
170 milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della corresponsione dei
corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio
pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.
905. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.
481, sono emanate, tenendo conto dei princı` pi del diritto comunitario,
disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto dall’articolo
1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato
dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del
capitale delle societa` che sono proprietarie e che gestiscono reti
nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato.
906. Il termine del 31 dicembre 2008
stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto- legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei soli confronti delle societa` di cui al comma 905 del presente
articolo, e` rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al medesimo comma 905.
907. Per la realizzazione,
l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita`
i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria.
908. Nei casi di cui al comma 907,
il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche¿ i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente
piu` vantaggiosa.
909. Al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86, dopo il comma 3,
e` inserito il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa
vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e` determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in
considerazione"; b) all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) e` abrogata;
c) all’articolo 87, al comma 4, le
parole:
"In relazione a servizi e
forniture," sono soppresse;
d) all’articolo 87, dopo il comma 4,
e` inserito il seguente:
"4-bis. Nell’ambito dei requisiti
per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono
essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto
interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa".
910. All’articolo 7 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea e`
sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonche¿
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:";
b) e` aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. L’imprenditore committente
risponde in solido con l’appaltatore, nonche¿ con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato
ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro".
911. L’articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e` sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di
servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e` obbligato in
solido con l’appaltatore, nonche¿ con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti".
912. L’offerente di cui al comma 908
puo` essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in
relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo`
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
913. L’adempimento degli impegni
della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera
secondo le modalita` previste.
914. Al fine di assicurare la
massima estensione dei princı`pi comunitari e delle regole di concorrenza
negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove
la disponibilita` dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del
servizio e` assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con
soggetti terzi.
915. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di
50 milioni di euro per l’anno 2007.
916. Il 40 per cento delle
disponibilita` finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la
realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I
livello le cui opere e servizi sono gia` previsti dai piani regionali
trasporti.
917. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di
54 milioni di euro per l’anno 2007
918. Per il proseguimento degli
interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonche¿, ove si individuino
misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunita` europea, per interventi di riduzione del
costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno
2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e` assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche
europee, sono disciplinate le modalita` di utilizzazione del fondo di cui al
primo periodo. L’efficacia delle modalita` di utilizzazione di tale fondo e`
comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita` europea, alla autorizzazione della Commissione
europea.
919. A carico del fondo di cui al
comma 918 e` prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a
misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante
locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa
complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
Con il regolamento di cui al comma
918 sono determinati criteri e modalita` per la fruizione di dette
agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di
euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` prelevato l’importo di 42 milioni
di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere
destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
921. A decorrere dal 1º gennaio
2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e`
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in
materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad
almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e` autorizzata, a decorrere dal
2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia` stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano
generale di mobilita`, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e
la valutazione di efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri
connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di
competenza del Ministero delle infrastrutture, gia` previsti nell’ambito del
Piano triennale per l’informatica 2007- 2009 e` autorizzata la spesa di euro
8.500.000 per l’anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e` stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le
operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite
dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso
articolo 80, comma 8.
924. E` autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi
processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di
completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno
", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli
interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa` infrastrutture e
telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
926. Nell’ambito del riparto del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5
del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno
2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita`
di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo
destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono
diminuite di 50 milioni di euro.
927. Al fine di diffondere la
tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e` istituito
presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al
digitale " per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di
contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al
digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del
servizio universale;
c) favorire la progettazione,
realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita`
diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al
digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione
della popolazione alla tecnologia del digitale.
928. Il Ministro delle
comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma
927 e le concrete modalita` di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le
condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la
durata delle sperimentazioni, nonche¿ le modalita` di monitoraggio e di
verifica degli interventi.
929. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 927 e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
930. Nei confronti dei soggetti
esercenti la radiodiffusione sonora, nonche¿ la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del
codicedelle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
931. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati
dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti
dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all’Unione europea nonche¿ il fondo di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico
fondo.
933. Dopo l’articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e` inserito il
seguente:
"Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo
di cui all’articolo 2 puo` essere, a cura dell’ente gestore, garantito
contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o
istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente
gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.
Le condizioni e le modalita` del
contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del
comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del
fondo".
934. All’articolo 3, comma 5, della
legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per le
finalita` di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"per interventi volti a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano".
935. All’articolo 10 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e` aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Per favorire una promozione
sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono
essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti
promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della
domanda estera".
936. Per le finalita` di cui al
comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei
mercati esteri da parte delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di
marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" e` incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un
ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, e` destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di
studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita` e di salubrita` dei
prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che
valorizzano la tipicita` delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche
dei relativi manufatti.
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio
internazionale, sono individuate le modalita` per accedere ai contributi di
cui al precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela
e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita`, in
linea con le finalita` fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e`
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere
sull’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a
50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e` destinata al
finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla
legge 17 febbraio 1968, n. 97.
938. L’utilizzo delle risorse di cui
al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalita` di utilizzo di cui al
decreto del Ministro delle attivita` produttive 16 maggio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All’articolo 2, comma 85, del
decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e` aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"5-ter. L’affidamento dei servizi di
distribuzione carbolubrificanti e delle attivita` commerciali e ristorative
nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto
previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti
principi:
a) verifica preventiva della
sussistenza delle capacita` tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita` del
servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei
concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualita` e la varieta` dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la
pluralita` dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una
prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle
condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad
assicurare la competitivita` dell’offerta in termini di qualita` e
disponibilita` dei servizi nonche¿ dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli
occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e
del Parco nazionale della Maiella e` erogata a favore dell’ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale
della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali
enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse
assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere
con il personale che presta attivita` professionale e collaborazione presso
gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati, a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva
stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
941. In relazione a quanto previsto
dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"incluso l’uso fallace o fuorviante
di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli".
942. Allo scopo di potenziare l’attivita`
di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso
l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e
l’ammodernamento degli impianti gia` esistenti, e` concesso, a favore degli
enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni
di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilita` di cui all’articolo
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e` contestualmente
abrogato. Le modalita`, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
943. Per le politiche generali
concernenti le collettivita` italiane all’estero, la loro integrazione,
l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonche¿ il
coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla
razionalizzazione della rete consolare, e` autorizzata la spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 85 milioni di
euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da ripartire secondo le modalita` di cui al comma 2 dell’articolo 3
della legge 3 agosto 1998, n. 295.
945. Per l’attuazione del Protocollo
d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007,
finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto
Gattinara-Padriciano, della grande viabilita` triestina.
946. All’articolo 49, primo comma
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni,
l’alinea e` sostituito dal seguente:
"Spettano alla Regione le seguenti
quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel
territorio della Regione stessa:".
947. In applicazione dell’articolo
15 del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere
efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui
all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di
trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il
Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui
oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del
primo comma dell’articolo 49 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "9,1 decimi".
948. L’efficacia delle disposizioni
di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1º gennaio 2008; conseguentemente,
sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto
indicati:
a) stato di previsione del Ministero
dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per
l’importo di euro 1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,
comma 15, per l’importo di euro 68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli
interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre
1990, n. 396, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 212,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro
per l’anno 2009.
950. Per il finanziamento della
promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.
951. Per la partecipazione
dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e`
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.
952. Per la partecipazione
dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 e` autorizzata la
spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno
2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.
953. Per la partecipazione
dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono
istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l’Esposizione di Saragozza
2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi
cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative
Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario
del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale
del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sono altresı` nominati i Segretari generali del Commissariato
e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera
diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le
loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso
di assenza o di impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario
generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e
ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione
dell’Italia, nonche¿ le spese per le manifestazioni a carattere scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalita` delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti,
sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita`
generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il
Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il
preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle
rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie
funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del
supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato
di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche
in deroga all’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio
ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque
unita` di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione
di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.
Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale
comprendono altresı` personale assunto con contratto a tempo determinato,
che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o
del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello
Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto
in Italia, ha diritto altresı` al rimborso delle spese di viaggio ed
alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita` di missione. Il
Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in
possesso di specifiche professionalita`.
958. Il Commissario e il Commissario
generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari
generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata
dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo
i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive
modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
959. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e`
stabilita l’indennita` spettante al Commissario, al Commissario generale, ai
Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di
cui al comma 957, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni,
dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Tale indennita`
non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei
relativi oneri e dell’intensita` dell’impegno lavorativo.
Essa non puo` essere superiore a
quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli
della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere
del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base
metropolitane.
960. Per i periodi di servizio
prestati fuori sede e` corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e
957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita` alle
disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e`
nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei
rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente
dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio
internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi
da 953 a 961 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai
commi 951 e 952.
963. A decorrere dall’anno 2007 e
fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali,
il contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n.
1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16
dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e`
incrementato di 175 milioni di euro annui.
964. Per la prosecuzione degli
interventi relativi al Sistema "Alta Velocita`/Alta Capacita` " della linea
Torino-Milano-Napoli e` autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di
euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300
milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per
il periodo 2010- 2021, in ragione di 400 milioni di euro annui.
Le somme di cui al precedente
periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di
iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli
interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione
definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria
Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio
plurimodale Tirreno-Brennero, e` autorizzata la spesa di 24 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed
interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino
alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per
la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita` "Linea
Torino-Milano- Napoli", nonche¿ gli oneri delle relative operazioni di
copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato.
Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da
Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2,
ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
967. La Cassa depositi e prestiti
Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell’articolo 1,
comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative
necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da
Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la
destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell’articolo 75 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa` del Gruppo relativi al citato patrimonio separato
sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello
Stato.
968. L’assunzione degli oneri a
carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonche¿ l’estinzione dei
debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa` del gruppo di cui al comma
967 si considerano fiscalmente irrilevanti.
969. I criteri e le modalita` di
assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di
liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonche¿ i criteri
di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu` decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell’articolo 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, e`
inserito il seguente:
"L’incremento annuo del canone
dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocita`/Alta
Capacita` non dovra` comunque essere inferiore al 2 per cento".
971. E` autorizzata la spesa di euro
400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di
contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo
Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, ed in conformita` all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE
del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
972. Ai fini del rimborso degli
interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in
applicazione del decretolegge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e` posto a carico
dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per il
servizio del debito gia` contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per
il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla
realizzazione del "Sistema alta velocita`/alta capacita`".
973. E` autorizzata la spesa
complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione
all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico
sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di
inflazione programmata degli anni precedenti.
974. A copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e`
autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e` destinata, in misura non inferiore
al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi
dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa` del gruppo
contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006
per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita`/alta
capacita` Torino- Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere
dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale".
976. A valere sulle risorse di cui
al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008 e` destinata specificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria
Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli
interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e` autorizzata la concessione di contributi quindicennali di
100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di
cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze
infrastrutturali delle capitanerie di porto.
978. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e` altresı` autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per
consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle
infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.
979. Per assicurare il concorso
dello Stato al completamento della realizzazione delle opere
infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui
al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine le
funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad
ANAS Spa per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda,
dell’autostrada diretta Brescia- Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne
di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla
realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente
costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla
regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.
Sempre a valere sugli importi di cui
al comma 977, e` altresı` autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la
realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate.
A valere sul medesimo stanziamento una quota e` destinata al potenziamento
della rete ferroviaria locale lombarda con priorita` per le tratte ad alta
frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.
980. Le quote dei limiti di impegno,
autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e
successivo finanziamento a carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non
impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono
reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.
981. Per assicurare il concorso
dello Stato al completamento della realizzazione delle opere
infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n.
98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma
92, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte,
e` autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere
dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa
attivita` esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera, puo`
avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto
pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa`
e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e` disciplinato il
subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle
predette opere infrastrutturali.
982. Per assicurare l’autonomia
finanziaria alle autorita` portuali nazionali e promuovere
l’autofinanziamento delle attivita` e la razionalizzazione della spesa,
anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorita` per
quelli previsti nei piani triennali gia` approvati, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita` portuale,
a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di
competenza:
a) il gettito della tassa erariale
di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di
ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e successive modificazioni.
983. A decorrere dall’anno 2007 e`
istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo
dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e` ripartita
annualmente tra le autorita` portuali secondo criteri fissati con decreto
del Ministro dei trasporti, al quale compete altresı` il potere di indirizzo
e verifica dell’attivita` programmatica delle autorita` portuali. A
decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti
destinati alle autorita` portuali per manutenzioni dei porti.
984. Le autorita` portuali sono
autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti
per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di
sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l’attribuzione a
ciascuna autorita` portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e
imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976,
n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 982, nonche¿ quelle di cui al comma 985 si
interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le
merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato,
in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,
piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati,
sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.
987. Gli uffici doganali provvedono
alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun
onere per gli enti cui e` devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di
autonomia finanziaria delle autorita` portuali ad esse non si applica il
disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei
sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualita` nel mese di
giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Ai fini della definizione del
sistema di autonomia finanziaria delle autorita` portuali, il Governo e`
autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni, al decreto- legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla
legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche¿ i criteri per la istituzione delle
autorita` portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la
conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza
nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti
strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della
capacita` di autofinanziamento.
990. Al fine del completamento del
processo di autonomia finanziaria delle autorita` portuali, con decreto
adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e`
determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita` portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti
portuali da devolvere a ciascuna autorita` portuale, al fine della
realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori
portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei
trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E ` autorizzato un contributo
di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere
sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990,
previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle
competenti autorita` portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai
soggetti gestori che si impegnano altresı` a farsi carico di una congrua
parte dell’investimento, sono stabilite le modalita` di attribuzione del
contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
realizzazione in porti gia` esistenti di opere previste nel piano regolatore
portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita` di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione
demaniale rilasciati dalle autorita` portuali, in ragione della natura
giuridica di enti pubblici non economici delle autorita` medesime, restano
assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi
canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali
marittimi introitati dalle autorita` portuali perdono efficacia ed i
relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. E` autorizzato un contributo di
15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a
valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell’anno
2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei
trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All’articolo 5 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Nei siti oggetto di
interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in
tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorita` portuale, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione
del progetto relativo alle attivita` di bonifica. Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione
del materiale, e` presentato dall’Autorita` portuale, o laddove non
istituita, dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo
approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo
trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per l’approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche ¿, limitatamente
alle attivita` di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle
attivita` di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e
microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di
prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche¿ non
esibiscono positivita` a test ecotossicologici, possono essere immessi o
refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su
autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma 11- bis.
Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente
interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra
possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su
autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti
dalle attivita` di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o
a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati
all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione
della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata,
di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito costiero, il cui progetto e` approvato dal Ministero delle
infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di
impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e
sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita` almeno
equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale
a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita` di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai
valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di
bonifica dell’area derivante dall’attivita` di colmata in relazione alla
destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneita` del
materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter
e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel
sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con
apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell’ambito
dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di
materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio nonche¿ dalle operazioni di
bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di
deposito e` fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi,
assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni
adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le
previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita` di una
diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita`
di dragaggio".
997. All’articolo 8, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) e` sostituita dalla seguente:
"m) assicura la navigabilita`
nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei
fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai
fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo indire,
assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.
Nei casi indifferibili di necessita`
ed urgenza puo` adottare provvedimenti di carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto
all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il
processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa` esercenti i servizi di collegamento ritenuti
essenziali per le finalita` di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre
1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio a legislazione vigente, con dette societa` entro il 30 giugno
2007. A tal fine e` autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
999. Le convenzioni di cui al comma
precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per
l’utenza, nonche¿ forme di flessibilita` tariffaria non distorsive della
concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
verifica della loro compatibilita` con il regime comunitario. Nelle more
degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in
vigore.
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge
5 dicembre 1986, n. 856; b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160; c) il secondo comma dell’articolo 8 e
l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684; d) l’articolo 1 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All’articolo 1, primo comma,
della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole:
"partecipa in misura non inferiore
al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di
privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa` che ne fanno
parte".
1002. Al fine di garantire gli
interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento
strutturale, per l’ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle
infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere
logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di
hub portuali di interesse nazionale, nonche¿ per il potenziamento dei
servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalita` e
delle attivita` di transhipment, e` autorizzato un contributo di 100 milioni
di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
interesse nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma
1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare
lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del
Mediterraneo in aggiunta ai porti gia` individuati, tra i quali quello di
Augusta e il porto canale di Cagliari, nonche¿ al fine di incentivare la
localizzazione nella relativa area portuale di attivita` produttive anche in
regime di zona franca in conformita` con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
1005. Per l’adozione del piano di
sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e
per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e`
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal
Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro dell’universita` e della ricerca nonche¿ dai presidenti delle
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano
di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003
non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di
cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai
sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte
II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
1008. Al fine di garantire la
prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio
della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive
del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle
risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al
comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti
comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai
comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decretolegge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
che e` a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono
adottati in coerenza con i programmi gia` previsti da altri interventi
infrastrutturali statali.
1009. Ai fini della prosecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n.
433, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della
Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanita`,
titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione
superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
1010. Per le finalita` di cui
all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e` autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al
presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le
finalita` di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981,
n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche
ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge non sono piu` ammesse domande
di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1011. Ai soggetti destinatari
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n.
3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005,
interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di
Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2005, e` consentita la definizione della propria posizione
entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti,
corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo
di capitale, al netto dei versamenti gia` eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita` di
rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui
al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, ancorche ¿ siano state notificate le cartelle
esattoriali.
1012. Per la prosecuzione degli
interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi
sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l’anno 2007
e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle
medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro
per l’anno 2007 e` riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura
degli oneri di cui all’articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro
per la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, del citato
decreto-legge.
I termini di recupero dei tributi e
contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3,
dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2, comma 1,
dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2,
dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri,
quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo
previsto per l’anno 2007.
1013. A valere sulle risorse di cui
al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici
del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni, e` autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di
euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle
medesime regioni, secondo modalita` e criteri di ripartizione, determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1014. Per l’attuazione degli
interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche,
colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006, a valere sulle risorse di
cui al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni
di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare
secondo modalita` e criteri determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle
popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche¿ della provincia di Vibo
Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi
alluvionali e meteorologici dell’anno 2006, e` autorizzata altresı` la
spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro
complessivi. E ` autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione
Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro
dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra olii",
nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia
1015. Per la prosecuzione degli
interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi
alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia,
e` autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, da
erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla legge 26
febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al
cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento
parziale dell’opera intera, con le stesse modalita` contabili e di
rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge
n. 443 del 2001.
Per il completamento del programma
degli interventi di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
e` autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in
corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse,
valutando le esigenze piu` valide ed urgenti in tema di trasporto.
1017. Nelle more dell’organico
recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di
alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei
trasporti, sentito il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e
autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata
direttiva 2006/ 38/CE. Gli introiti derivati dall’applicazione della
direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.
1018. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano
economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione,
nonche¿ l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero
di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte
integrante del piano. Il piano e` approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con
analogo decreto e` approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle
opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali
approvazioni e` altresı` sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo
piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente
valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai
suoi aggiornamenti.
1019. Ferma l’attuale durata della
concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione
unica ai sensi del comma 1018, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
"trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti:
"cinquanta anni". In occasione del
perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo` adeguare la
durata della concessione di ANAS Spa.
1020. A decorrere dal 1º gennaio
2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e` fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti
dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto
canone e` corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo
destina alle sue attivita` di vigilanza e controllo sui predetti
concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il
Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo,
controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche¿
dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative
analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3
dell’articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche
professionalita` interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle
disposizioni del presente comma.
1021. Il sovrapprezzo tariffario
autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12
agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e` soppresso. A decorrere
dal 1º gennaio 2007 e` istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le
autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e` pari: a) per le classi di
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a
2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di
euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e
5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi
di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS
Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad
assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione,
attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il
miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
stessa ANAS Spa.
Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalita` di
attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del
sovrapprezzo, nonche¿ quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal
presente comma.
Conseguentemente alle maggiori
entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di servizio.
1022. Nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e` istituito un nuovo fondo per contribuire
al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo,
confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli
introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da
istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita` di
attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti
di servizio con le imprese ferroviarie e` stabilito che una quota
corrispondente alle risorse di cui al presente comma e` destinata
all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e
metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
1023. Al fine di assicurare gli
obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del
presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la
costituzione di apposita societa`, le cui azioni sono assegnate al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di
intesa con il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena
separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue
attivita` volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
nonche¿ al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo
6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono
impartite altresı` per assicurare le modalita` di gestione e dell’eventuale
trasferimento delle partecipazioni gia` possedute da ANAS Spa in societa`
concessionarie autostradali.
Presso il Ministero dell’economia e
delle finanze e` istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale
affluiscono, in caso di costituzione della predetta societa`, quota parte
dei contributi statali gia` attribuiti ad ANAS Spa per essere
conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di
servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, le attivita` della medesima societa`.
1024. All’articolo 7, comma 5-bis,
del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo
periodo le parole da: ", in conformita`" fino a: "da essa costituite" sono
sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo e` soppresso.
Nell’articolo 6-ter del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi
4 e 5 sono abrogati.
1025. Il Fondo centrale di garanzia
per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della
legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e` soppresso.
ANAS Spa subentra nella mera
gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui
impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonche ¿ nei rapporti
con il personale dipendente.
Il subentro non e` soggetto ad
imposizioni tributarie.
Le disponibilita` nette presenti nel
patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresı`
dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali
sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ad integrazione delle risorse gia` stanziate a tale scopo, per gli
interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione
vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Le predette disponibilita`, alle quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 1026 nonche¿ quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n.
382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa;
del loro impiego viene reso altresı` conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
1026. A decorrere dal 1º gennaio
2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli
investimenti funzionali ai compiti di cui essa e` concessionaria ed
all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le
disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A tal fine e` autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di
60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei
mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.
1027. E` autorizzata la spesa
complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della
quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per
l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi
86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo
di 4 milioni di euro ciascuno, nonche¿ dell’articolo 19-bis del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.
1028. All’articolo 7, comma 1-ter,
del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e` aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
1029. Nell’elenco di cui al comma
1018, assumono priorita` la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria
monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di
accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
1030. All’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in
fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1) sono premesse le seguenti parole:
"Al fine di garantire una maggiore
trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al
perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle
infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di
sicurezza, di efficienza e di qualita` e in condizioni di economicita` e di
redditivita`, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali
direttive del CIPE,"; 2) alla lettera g) le parole: "in particolare " sono
soppresse;
c) il comma 84 e` sostituito dal
seguente:
"84. Gli schemi di convenzione unica
di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita` (NARS),
sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione
degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni
dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di
convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
Il parere e` reso entro trenta
giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad
uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula
entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di
non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e` sostituita dalla
seguente:
"c) agire a tutti gli effetti come
amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche¿ di lavori,
ancorche¿ misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli
affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni"; 2) la lettera d) e` sostituita dalla
seguente:
"d) sottoporre gli schemi dei bandi
di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che
deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento:
in caso di inutile decorso del
termine si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare
la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese
comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa
progettazione.
Di conseguenza, cessa di avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione
all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in
prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita`"; 3) la lettera
e) e` sostituita dalla seguente:
"e) prevedere nel proprio statuto
idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita` e
professionalita`, nonche ¿, per almeno alcuni di essi, di indipendenza ";
e) al comma 87, il primo periodo e`
sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione
dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della
convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero
si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 e` sostituito dal
seguente:
"88. Qualora ANAS Spa ritenga
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario
formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di
convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto
di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il
capoverso 5 e` sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare.
Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche¿ una sua proposta, ai
Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo
piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il
concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei
successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche¿ una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le
integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione ".
1031. Al fine di realizzare una
migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e
l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli
spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, e` istituito presso il Ministero dei
trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli
adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e` autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e` destinato
a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli
ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli
destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per
l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non
convenzionale.
1032. Il Ministero dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio
decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in
conformita` ai seguenti criteri:
a) priorita` al completamento dei
programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive
modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni;
b) condizioni di vetusta` degli
attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive
esigenze di domanda di trasporto;
d) priorita` alle regioni ed alle
province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui
ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo 1, comma 393, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
1033. Al fine di razionalizzare la
spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei
veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a
Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso
centri di acquisto comuni per modalita` di trasporto, anche con il supporto
del Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito
dall’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il
Ministero dei trasporti e` incrementato di 15 milioni di euro.
1035. Il Ministero dei trasporti
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
Per il finanziamento delle attivita`
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento
del Piano e` autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed
accrescere l’attivita` del Ministero dei trasporti per la prevenzione in
materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, e` autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della
sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad
aggiornare le conoscenze e le capacita` dei conducenti, a rafforzare i
controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
1037. Nel 2007 per la
razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei
cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e` autorizzata la spesa di 15
milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita`,
all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle
verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio
delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.
1038. Per la realizzazione di
interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali
rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le
ferrovie di proprieta` del Ministero dei trasporti, e` autorizzata la spesa
di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della
componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e` autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalita`
di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di
Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il
Ministero dei trasporti e` autorizzato a concedere alle imprese iscritte
agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19
della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti
innovativi:
a) connessi all’applicazione
industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi
tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato
dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese
di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente
ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con
proprio decreto, stabilisce le modalita` ed i criteri per l’ammissione, la
concessione e l’erogazione dei benefı`ci di cui al comma 1040. A tal fine e`
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
1042. Per le finalita` di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei
trasporti e` autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) di Roma.
1043. Al fine di razionalizzare la
spesa e di garantire il raggiungimento delle finalita` di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’universita` e
della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed
accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
1044. Al fine del completamento
della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al
Mezzogiorno, e` autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il
Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi
immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia ”
del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali
e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E ` autorizzato altresı` un
contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete
immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio
sulla rete logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una
intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il
completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione
medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e` autorizzato un
contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di
5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 5 milioni di euro
dall’anno 2009.
1046. L’articolo 4 della legge 9
gennaio 2006, n. 13, e` sostituito dal seguente:
"Art. 4. – (Fondo per favorire il
potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unita` navali
destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via
marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la demolizione
delle unita` navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu`
conformi ai piu` avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione
e di tutela dell’ambiente marino e la cui eta` e` di oltre venti anni e che,
alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle
Autorita` nazionali, e` autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita`
con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di
sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia
di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione
delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita`
di attribuzione dei benefici di cui al presente comma".
1047. Le funzioni statali di
vigilanza sull’attivita` di controllo degli organismi pubblici e privati
nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita` registrata
sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume
la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita`
dei prodotti agroalimentari " e costituisce struttura dipartimentale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1048. I controlli di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti
di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º
luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All’articolo 14, comma 8,
della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di
fermentazione e" sono soppresse.
1050. Per l’effettuazione dei
controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi
1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato
dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto- legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e`
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.
1051. In attuazione dell’articolo 18
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli alimentari, e` istituito un contributo
destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione
dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di
opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione
presentate a norma del citato regolamento. L’importo e le modalita` di
versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita`
di salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei
prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia
e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1052. All’articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter e` abrogato;
b) il comma 5-quater e` sostituito
dal seguente:
"5-quater. Gli accrediti disposti ai
sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio
dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi
indicate".
1053. All’articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"l’ENEA e l’ASI", sono aggiunte le
seguenti:
", nonche¿ il Corpo forestale dello
Stato".
1054. All’articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e` abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: “Al
Fondo di cui al comma 4 e` altresı` attribuita” sono sostituite dalle
seguenti: “All’AGEA e` attribuita ”.
1055. Entro il 30 settembre 2007, il
Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua
una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell’EIPLI e definisce,
con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure
amministrative e finanziarie per il risanamento dell’EIPLI. Fino alla
predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei
confronti dell’EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario
dell’Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
emana, d’intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per
la trasformazione dell’EIPLI in societa` per azioni, compartecipata dallo
Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze piu`
immediate dell’EIPLI e` assegnato, allo stesso, un contributo straordinario
di 5 milioni di euro per l’anno 2007.
1056. All’articolo 5, comma 1, del
decreto- legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e`
prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e` prorogato di
sei anni". L’onere per l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 e`
pari a 271.240 euro.
1057. Le disposizioni dell’articolo
22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia
utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione.
1058. Al fine di garantire l’avvio
della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui
alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 e`
stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008
e 2009 e` stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalita` di cui al
comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza
annualita` del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale prima
annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui
all’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l’anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta
annualita` del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale seconda
annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78
dell’articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro
quale prima annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal
comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) per l’anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta
annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale terza
annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro
quale seconda annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal
comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle
opere previste dal comma 1059 per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le
seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta
annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta
annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza
annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058,
1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi
futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa
previste dall’articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350,
nonche¿ dall’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e` altresı`
attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8
milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto
dalla normativa comunitaria.
1064. All’articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".
1065. Al fine di promuovere lo
sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione
degli imprenditori agricoli, alle modalita` di vendita e alla trasparenza
dei prezzi, nonche¿ le condizioni per poter beneficiare degli interventi
previsti dalla legislazione in materia.
1066. Ai fini dell’incentivazione
della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo di cui all’articolo
5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli
apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di
cui all’articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la
pratica del nomadismo e` riconosciuta l’aliquota ridotta di accisa prevista
al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` per
l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
1067. All’articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "50 milioni di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"; b) le parole: "300 milioni di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
agricolo ed agroalimentare, e` istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, avente una disponibilita` finanziaria di 10
milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
sono disciplinati i criteri, le modalita` e le procedure di attuazione del
Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e`
abrogato.
1071. All’onere di cui al comma
1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita` di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e
nelle aree geografiche colpiti, e` istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato.
Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre
2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1073. Ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge
regionale della Campania 1º febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della
Campania, d’intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici
dell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una
campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il
contenimento e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di
riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio
regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio
genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto,
delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
1074. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita` operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il
credito d’imposta di cui al comma 271 si applica con le modalita` di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche¿ in base a quanto
definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e
dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si
applica, nell’ambito delle disponibilita` complessive del credito d’imposta
di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno
2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1076. All’articolo 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve
intendersi nel senso che l’autorita` di vigilanza nomina un nuovo
commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o
collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta
amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ",
salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai
consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un
nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30
giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".
1077. Al fine di assicurare la
regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio
forestale di cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente
articolo, si applicano, nell’ambito delle disponibilita` del fondo ivi
previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n.
124.
1078. All’articolo 1, comma 9-bis,
del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
1079. Per l’attuazione dell’articolo
21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole
colpite da avversita` atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano
assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le
regioni.
1080. A decorrere dall’anno 2007, il
contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, e` incrementato di 3 milioni di euro.
1081. La Cassa depositi e prestiti
e` autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo
della proprieta` coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi
relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al
limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1082. Al fine di armonizzare
l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in
aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto
delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma
quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale
sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita` degli ecosistemi
forestali.
Le azioni previste dal programma
quadro possono accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di
cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
1083. L’intesa di filiera o il
contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresı`, l’integrazione della filiera
forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la
distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita`
forestali, nonche¿ lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che
operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione
e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini
energetici nonche¿ i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano
contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e
13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l’attuazione dei piani
nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, e` autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
1085. L’autorizzazione di spesa per
l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e` incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008, 2009.
1086. All’articolo 4, comma 24,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"al 31 marzo 2005" sono sostituite
dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2005". In relazione
alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso
Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni
di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
1087. All’articolo 9, comma 3,
lettera cbis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e`
aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la
restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il
20 per cento".
1088. Dalla base imponibile del
reddito di impresa e` escluso il 25 per cento del valore degli investimenti
in attivita` di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e
agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei
due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell’esclusione di
cui al comma 1088 e` elevata al 35 per cento del valore degli investimenti
di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o
raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o piu` settori
merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione
pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o
comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti
quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102.
1090. Il beneficio fiscale di cui ai
commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita` alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attivita` di impresa
o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli
investimenti da considerare e` quella risultante dagli investimenti
effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai
fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari
ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime
finalita`. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono dettate le modalita` applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti
della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1091. L’attestazione di effettivita`
delle spese sostenute e` rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale.
1092. Le modalita` di applicazione
dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a
1091 del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del decreto-
legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489.
1093. Le societa` di persone, le
societa` a responsabilita` limitata e le societa` cooperative, che rivestono
la qualifica di societa` agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096
del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori
agricoli le societa` di persone e le societa` a responsabilita` limitata,
costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le
attivita` dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
In tale ipotesi, il reddito e` determinato applicando all’ammontare dei
ricavi il coefficiente di redditivita` del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita` applicative del
comma 1093.
1096. All’articolo 2, comma 4-bis,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e`
soppresso.
1097. I fondi provenienti da
raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita` di bancoposta presso
la clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste
Italiane Spa.
1098. E` abrogato, limitatamente ai
fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui
all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e
successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute
nel decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
1099. L’attuazione progressiva del
nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007,
e` effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
1100. Per l’attuazione di programmi
annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli
attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai
sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e` autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle
spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti
a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell’articolo
14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e` sostituito dal seguente:
"Le somme recuperate a carico dei
privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella
misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare per le attivita` di difesa del mare dagli
inquinamenti".
1103. Per l’attuazione di un
programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere
abusive site nelle aree naturali protette nazionali e` autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette
l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si
verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza
di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli
accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali
abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalita`
di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1105. Restano altresı` confermate le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli
equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni
dell’ecosistema nei territori di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio
1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni,
le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso
idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.
1107. L’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e` estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente
equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma
36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo
precedente, nei limiti del territorio di competenza, e` riconosciuta la
qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1108. Al fine di realizzare
rilevanti risparmi di spesa ed una piu` efficace utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione,
previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il
governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale
con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali
non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento
entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento
entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento
entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al
2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i
fini di cui al comma 1108 e` stabilita con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della
quantita` di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere
concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle
misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11
dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste
dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e` istituito
un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita` per l’erogazione
di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue
mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, e` individuato il tasso di
interesse da applicare.
1112. Per il triennio 2007-2009 sono
finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di
microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di
piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la
generazione di elettricita` e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici
industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli
usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di
protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e
sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o
ad emissioni zero.
1113. Nel triennio 2007-2009 le
risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di
euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere
riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge 1º giugno 2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a
disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110
e` istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita
convenzione ne sono definite le modalita` di gestione. La Cassa depositi e
prestiti Spa puo` avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli
atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu`
istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da
assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l’anno 2007 una quota non
inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per
la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e` riservata in sede di
riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilita` dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in
rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalita` organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
1117. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per
la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la
produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
cosı` come definite dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli
impianti gia` autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la
realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi
comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale
prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche
assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le
modalita` di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di
competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2
della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico
provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita` per
l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici
impianti gia` autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non
ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo
precedente, nonche¿ a ridefinire l’entita` e la durata dei sostegni alle
fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche
rinnovabili utilizzate da impianti gia` realizzati ed operativi alla data di
entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi
e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo
di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica e
eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e
coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.
1119. E` fatta salva la normativa
previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11,
comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di
produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati;
all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti "
sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9,
all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al
comma 5 e` soppresso l’ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole:
"ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9,
nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono
soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n.
10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e
le parole: "ed inorganici " sono soppresse ed il secondo periodo e`
soppresso; all’articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole:
"o assimilate" sono soppresse; all’articolo 26, comma 7, della medesima
legge le parole: "o assimilate " sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono
soppresse;
f) alla legge 1º marzo 2002, n. 43,
all’articolo 39, comma 1, la lettera e) e` abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n.
239, all’articolo 1, il comma 71 e` abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6 e` abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole
"ed assimilate".
1121. Allo scopo di finanziare
interventi finalizzati al miglioramento della qualita` dell’aria nelle aree
urbane nonche¿ al potenziamento del trasporto pubblico, e` istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Fondo per la mobilita` sostenibile, con uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121
destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti,
prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento
dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno
inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione
dell’intermodalita`;
c) introduzione di un sistema di
incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita` sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti
del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi
vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e
razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci,
attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che
permetta una migliore organizzazione logistica, nonche¿ il progressivo
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento
della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di
percorsi destinati alla mobilita` ciclistica.
1123. Una quota non inferiore al 5
per cento del Fondo di cui al comma 1121, e` destinata agli interventi di
cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
1124. E ` istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare
progetti per la sostenibilita` ambientale di settori economico-produttivi o
aree geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono
destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un
importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali
per la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il Ministro degli
affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le
misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
1126. E` autorizzata la spesa di
50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un "Piano
d’azione per la sostenibilita` ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione
dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte
all’integrazione delle esigenze di sostenibilita` ambientale nelle procedure
di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base
dei seguenti criteri:
a) riduzione dell’uso delle risorse
naturali;
b) sostituzione delle fonti
energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di
rifiuti;
d) riduzione delle emissioni
inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126
indica gli obiettivi di sostenibilita` ambientale da raggiungere per gli
acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l’igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli
obiettivi di cui al comma 1127 e` istituito un apposito Comitato composto
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo
economico nonche` dai presidenti delle regioni interessate.
1129. Ai fini della riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della
protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo
dei biomateriali, e` avviato, a partire dall’anno 2007, un programma
sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i
criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate
a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma
1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e`
finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente
nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a
decorrere dal 1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche
approvate a livello comunitario.
1131. Per l’avvio del programma di
cui ai commi 1129 e 1130 e` destinata una quota non inferiore a 1 milione di
euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la
tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
1132. Al fine di assicurare il
monitoraggio delle attivita` e dei dati relativi alla difesa del suolo e la
piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e` autorizzata la spesa di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche¿ le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
le informazioni riguardanti le attivita` di propria competenza in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del
dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la
raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto
di monitoraggio.
1133. I rapporti di lavoro a tempo
determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al
comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita` culturali si
tiene conto di quanto gia` disposto dall’articolo 2, comma 94, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
1134. All’articolo 2, comma 98,
lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole:
"spesa derivante dall’attuazione del
comma 1", sono inserite le seguenti:
"dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".
1135. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
1136. Al fine di sostenere
interventi in materia di attivita` culturali svolte sul territorio italiano,
e` istituito presso il Ministero per i beni e le attivita` culturali un
Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le
autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita` culturali si
provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
1137. Per le finalita` di cui al
comma 1136, e` assegnato al Ministero per i beni e le attivita` culturali un
contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche
finalita` relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e del paesaggio nonche¿ di progetti per la loro gestione e`
assegnato al Ministero per i beni e le attivita` culturali un contributo di
31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli
interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e
le attivita` culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n.
381, e` autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, e` assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Tale contributo e` finalizzato a
favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonche¿ ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In
deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali.
1141. I contributi per il restauro,
la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonche¿ per
l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti
di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in
formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche¿ alla
catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e
creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno
2007.
1142. Per consentire al Ministero
per i beni e le attivita` culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni
culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di
gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche¿ di progetti di
tutela paesaggistica e archeologico- monumentale e di progetti per la
manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e
paesaggistici, e` autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita` culturali sono stabiliti annualmente gli
interventi e i progetti cui destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell’articolo 3 del
decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita` speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita`
culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e
all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre
2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attivita`
culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei
fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
237 del 1993, e, con le modalita` di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169,
possono essere trasferite da una contabilita` speciale ad un’altra ai fini
dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove
possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio
2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e
le attivita` culturali titolari delle predette contabilita` speciali sono
tenuti a comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di
bilancio del medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non
impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n.
91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e` sostituito dal
seguente:
"Istituzione del Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all’articolo 1, il comma 1 e`
sostituito dal seguente:
"1. E` istituito in Ferrara il Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato
"Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la
bimillenaria presenza ebraica in Italia ";
c) all’articolo 1, il comma 2 e`
sostituito dal seguente:
"2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano;
in esso un reparto dovra` essere dedicato alle testimonianze delle
persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita`
didattiche nonche¿ organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film
e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell’incontro tra culture e religioni diverse";
d) all’articolo 1, al comma 3, dopo
le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell’Unione delle
Comunita` Ebraiche Italiane (UCEI) e".
1145. E ` autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10
milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la
propria attivita` con priorita` verso gli immobili di proprieta` pubblica e
demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento
amministrativo e didattico.
1146. Per le finalita` di cui alla
legge 14 aprile 2004, n. 98, e` disposta l’ulteriore erogazione di euro
1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1147. Al fine di razionalizzare gli
interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e
40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli
III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalita` di
erogazione di contributi in favore delle attivita` di spettacolo viaggiante,
in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione
all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell’interno in materia di sicurezza.
1148. L’articolo 24 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e`
sostituito dal seguente:
"Art. 24. – (Contributi dello
Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con
decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali. Tali criteri sono
determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della
produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle
spese".
1149. Le risorse stanziate con
apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
1150. Al fine di conseguire i
massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate
dallo Stato a sostegno delle attivita` di produzione nel settore
cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale convenzione sono
stabilite, altresı`, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad
imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa
restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione
generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita` culturali
dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita` per pervenire
all’estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo
un meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalita` dei
diritti del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero
per i beni e le attivita` culturali, per conto dello Stato".
1151. Al fine di razionalizzare e
rendere piu` efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate
dallo Stato a sostegno delle attivita` di produzione nel settore
cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera
a), la parola: "finanziamento" e` sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all’articolo 12, comma 5, le
parole:
"erogazione dei finanziamenti e dei
contributi " sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e
le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti:
"contributi concessi";
c) l’articolo 13 e` sostituito dal
seguente:
"Art. 13. – (Disposizioni per le
attivita` di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12,
comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti
di interesse culturale, e` concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui
all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde,
la misura di cui al periodo precedente e` elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti
di interesse culturale, e` concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui
all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un
costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui
all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita` con le quali, decorsi
cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo
non sia stato interamente restituito, e` attribuita al Ministero per i beni
e le attivita` culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all’impresa di produzione interessata, la piena titolarita` dei diritti di
sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel
trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al
progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei
benefı`ci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la
sua intera restituzione, nonche¿ la cancellazione per cinque anni dagli
elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono
essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono
soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente
contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui
all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e` revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data
di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi
previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, e` destinata
all’autore della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da
cinque eminenti personalita` della cultura, designate dal Ministro, provvede
all’attribuzione dei premi di qualita` di cui all’articolo 17.";
d) all’articolo 8, al comma 1,
lettera a), le parole: "nonche¿ all’ammissione al finanziamento di cui
all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle
sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle
seguenti:
"nonche¿ alla valutazione delle
sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le
parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e) all’articolo 17, comma 1, le
parole:
"comma 9" sono sostituite dalle
seguenti:
"comma 7"; f) all’articolo 20, comma
1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 6".
1152. Per interventi di
ammodernamento e di potenziamento della viabilita` secondaria esistente
nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade
gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e` assegnata in sede di
riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate.
Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si
provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione
siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla
viabilita` presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e
modalita` di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.
1153. Per la realizzazione di opere
viarie del Veneto e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2007.
1154. Per la realizzazione di un
piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e`
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita` di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
1155. All’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e
di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono
sostituite dalle seguenti:
"in due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per
la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e
"Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in
Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto".
1156. A carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi
rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di
cui al comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di
interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che
concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione
di occupazione regolare nonche¿ alla valorizzazione dei comitati per il
lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e` istituito, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro
irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli
enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese
che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini
della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro
per l’anno 2007 alla finalita` di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e
di mobilita` ai dipendenti delle imprese esercenti attivita` commerciali con
piu` di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu` di cinquanta dipendenti e delle imprese di
vigilanza con piu` di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45
milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di
collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende
interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
criteri e modalita` inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera.
Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e` autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attivita` socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita`
socialmente utili, nella disponibilita` da almeno sette anni di comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto
dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno
vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita` socialmente utili
nel limite massimo complessivo di 2.450 unita`. Alle misure di cui alla
presente lettera e` esteso l’incentivo di cui all’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite
di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e` integrato del predetto
importo;
g) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota
del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e
riqualificare la capacita` di azione istituzionale e l’informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed
irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in
ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
1157. In via sperimentale per l’anno
2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di
evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese
interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in
corso, e` concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di
euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di
esercizio delle facolta` di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in
riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle
predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale,
l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e
4- bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al
comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
attesi gli esiti della sperimentazione, si puo` disporre la prosecuzione
degli interventi, compatibilmente con la disponibilita` delle predette
risorse.
1158. Per le vendite intervenute
nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e` disposta, sulla base di apposito
accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione
tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita`
dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la
concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere
dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
1159. All’assegnazione delle risorse
finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la
creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema
produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e` istituito l’accordo di
solidarieta` tra generazioni, con il quale e` prevista, su base volontaria,
la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti
che abbiano compiuto i 55 anni di eta` e la correlativa assunzione con
contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto,
di giovani inoccupati o disoccupati di eta` inferiore ai 25 anni, oppure ai
29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu` rappresentative a livello
nazionale, sono stabiliti le modalita` della stipula e i contenuti degli
accordi di solidarieta` di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al
finanziamento e le modalita` di ripartizione delle risorse per l’attuazione
degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro
per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1162. All’articolo 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere
dall’anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per
l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle
attivita` di formazione professionale di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, e` autorizzata la spesa di 23 milioni di euro
per l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
1164. A decorrere dall’anno 2008, i
cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda,
dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative
relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti
nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalita` di attuazione del presente comma. Il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1165. Per le finalita` di cui
all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e`
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e
di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal
fine e` integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e
per l’anno 2008.
1166. Nel limite complessivo di 35
milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e`
autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata,
limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita` socialmente utili (ASU)
e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita` degli stessi enti da almeno un triennio, nonche¿ ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia`
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e` prorogato al 31 dicembre 2007. Ai
fini di cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e`
rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si
applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio
2007.
1168. Al fine di coordinare
specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione
contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa` e
sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto- legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e` esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168
sono messi a disposizione, con modalita` definite da apposite convenzioni,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante
collegamenti telematici.
1170. Per l’attuazione di quanto
previsto dai commi 1168 e 1169, nonche¿ per la realizzazione della banca
dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale puo` avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi
acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e` titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1172. Nel settore agricolo, l’omesso
versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e`
abrogato.
1173. Al fine di promuovere la
regolarita` contributiva quale requisito per la concessione dei benefı`ci e
degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu` decreti,
all’individuazione degli indici di congruita` di cui al comma 1174 e delle
relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di
imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze
nonche¿ i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma
1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli
di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni
contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita` del
rapporto tra la qualita` dei beni prodotti e dei servizi offerti e la
quantita` delle ore di lavoro necessarie nonche¿ lo scostamento percentuale
dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonche¿ dei volumi di affari e dei
redditi presunti.
1175. A decorrere dal 1º luglio
2007, i benefı` ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita` contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonche¿ di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative
sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali
interessati e le parti sociali comparativamente piu` rappresentative sul
piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita` di rilascio, i contenuti
analitici del documento unico di regolarita` contributiva di cui al comma
1175, nonche¿ le tipologie di pregresse irregolarita` di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa
dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve
le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita`
contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro,
legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono
quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. L’omessa istituzione e
l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli
20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n.
1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro
12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e`
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
1179. Le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall’anno
2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1180. All’articolo 9-bis del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e` sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del
rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di
cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i
datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di
lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare,
entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la loro sede
operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa
ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo` essere
effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro,
fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al
Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita` del
lavoratore e del datore di lavoro".
1181. L’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e` abrogato.
1182. Fino alla effettiva
operativita` delle modalita` di trasferimento dei dati contenuti nei moduli
per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo
4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in
vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione
deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti
lettere:
"e-bis) trasferimento del
lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione
sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo
di essa".
1184. All’articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e` sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali,
previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto
nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche¿ nei confronti della
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
"o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui
al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi
dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i
quali e` ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina
anche le modalita` e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
1185. E` abrogato l’articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
1186. Alla lettera c) del secondo
comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e per il finanziamento di attivita`
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con
particolare riferimento ai settori a piu` elevato rischio infortunistico,
nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
1187. Al fine di assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti
sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive
della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e` istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato
Fondo. Al Fondo e` conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL,
nonche¿ i requisiti e le modalita` di accesso agli stessi.
1188. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"
sono sostituite dalle seguenti:
"e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
1189. Ai fini della collocazione in
mobilita`, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui
all’articolo 1-bis del decretolegge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche
riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione,
crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare
il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite
complessivo di 6.000 unita`, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui
piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º
gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, nonche¿ alle imprese del settore dell’elettronica
sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono
riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unita` indicate nel periodo
precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita`, ivi compresi
quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese per i periodi che eccedono la mobilita` ordinaria.
Ai lavoratori ammessi alla mobilita`
in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994,
nonche¿ le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le
imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente
disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente
comma e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59
milioni di euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
1190. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, puo` disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita`, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita` e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia` stipulate in sede
istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
gia` definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e` ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo
13, comma 2, lettera b), del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole:
"31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
1191. Nell’ambito del limite
complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di
euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di
una indennita` pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, nonche¿ alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
1192. Al fine di procedere alla
regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti
di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS
territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai
sensi del comma 1193.
1193. L’istanza di cui al comma 1192
puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano
proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi
in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o
unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu` rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza
il datore di lavoro indica le generalita` dei lavoratori che intende
regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque
non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione
dell’istanza medesima.
1194. L’accordo sindacale di cui al
comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e
promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che
producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a
quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella
istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche¿ ai
diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si
applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata
contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al
comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e`
consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il
pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse
sanzioni amministrative.
Gli effetti di tali provvedimenti
sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al
comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata
oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All’adempimento degli obblighi
contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai
rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede
mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo
per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalita`:
a) versamento all’atto dell’istanza
di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento
in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono
comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio
carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto
di regolarizzazione e` determinata in proporzione alle quote contributive
effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di
cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali
in materia di versamenti di contributi e premi, nonche¿ di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla
denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di
cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nonche¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di
lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma
1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono
sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con
riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facolta` dell’organo ispettivo di verificare la
fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia
oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a
decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di
cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli
adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’efficacia estintiva di cui al
comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del
predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali
ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le
attivita` produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
1199. Le agevolazioni contributive
di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per
cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi
dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di
dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
1201. Ferma restando l’attivita` di
natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione
provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS,
dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192,
previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione
prodotta.
1202. In attesa di una revisione
della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di
promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato nonche¿ di garantire il corretto utilizzo
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i
committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono
stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle
aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,
con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente piu` rappresentative conformemente alle previsioni dei
commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui
al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di
contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori
interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefı` ci previsti dalla legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che
continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e
dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono
stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a
contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche¿
stabilire condizioni piu` favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di
monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi
effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto
delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la
media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata
in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validita` degli atti di
conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento
dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al
miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta`
della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di
vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano
presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al
comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e
all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del
totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili
successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi
con riferimento alla possibilita` di integrare presso la gestione separata
dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura
massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di
cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva,
contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della
somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui
redditi, nonche¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi
e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche¿ all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
Per effetto degli atti di conciliazione, e` precluso ogni accertamento di
natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai
lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L’accesso alla procedura di
cui al comma 1202 e` consentito anche ai datori di lavoro che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo
sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni
di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei
lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli
effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalita` dei commi da
1202 a 1208 e` autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro
subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro
non inferiore a ventiquattro mesi.
1211. All’articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti:
"nonche¿ di 37 milioni di euro per
il 2007".
1212. All’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007". Ai fini dell’attuazione del presente comma, e` autorizzata per l’anno
2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1213. Al fine di prevenire
l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunita` europea o per porre termine
alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano
ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare
pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di
giustizia delle Comunita` europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1,
del citato Trattato.
1214. Lo Stato esercita nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili
della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che
non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita` europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princı`pi e le
procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
dall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
1215. Lo Stato ha diritto di
rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli
altri Fondi aventi finalita` strutturali.
1216. Lo Stato ha diritto di
rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui
al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna
rese dalla Corte di giustizia delle Comunita` europee ai sensi dell’articolo
228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita` europea.
1217. Lo Stato ha altresı` diritto
di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali
si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta`
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge
4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri
finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni.
1218. Lo Stato esercita il diritto
di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219,
qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto
sulle contabilita` speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al
sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora
l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
1219. La misura degli importi dovuti
allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, e` stabilita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di
condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e
reca la determinazione dell’entita` del credito dello Stato nonche¿
l’indicazione delle modalita` e i termini del pagamento, anche rateizzato.
In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu`
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato.
1220. I decreti ministeriali di cui
al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati
previa intesa sulle modalita` di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento
dell’intesa e` di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei
confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di
condanna della Repubblica italiana.
L’intesa ha ad oggetto la
determinazione dell’entita` del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalita` e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto
dell’intesa e` recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari
a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu`
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
1221. In caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo
indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri,
nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati piu` provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri
in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
1222. Le notifiche indicate nei
commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia
e delle finanze.
1223. I destinatari degli aiuti di
cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita` europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita` stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.
1224. All’articolo 3, comma 3, della
legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando
si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e`
proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e` proposto nei confronti del
Ministro dell’economia e delle finanze".
1225. Le disposizioni di cui al
comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa
ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi
internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il
Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro
conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti
dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1224, ed al presente comma.
1226. Al fine di prevenire ulteriori
procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di
criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1227. Per il sostegno del settore
turistico e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita` del turismo, si provvede all’attuazione del presente
comma.
1228. Per le finalita` di sviluppo
del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale
fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all’esigenza
di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive
la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi
definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche¿ al fine di
favorire l’unicita` della titolarita` tra la proprieta` dei beni ad uso
turistico-ricettivo e la relativa attivita` di gestione, ivi inclusi i
processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di
promuovere forme di turismo ecocompatibile, e` autorizzata la spesa di 48
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante
l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita` di
attuazione.
1229. E` autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare
all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita` di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di
strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita` del
settore.
1230. Al fine di garantire il
cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio
economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 e` autorizzata la
spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse
sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio
alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale
e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decretolegge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli
importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita` interno.
1231. All’articolo 1, comma 3, del
decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole:
"presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto
autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47".
1232. Alle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per
cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento",
"Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668
per cento".
1233. Il comma 69 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e` sostituito dal seguente:
"69. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e` ridotta di 35
milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009".
1234. Per l’anno finanziario 2007,
fermo quanto gia` dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa e`
destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita`:
a) sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche¿ delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della
ricerca scientifica e dell’universita`; c) finanziamento agli enti della
ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all’0,5 per
cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del
comma 1234 del presente articolo e` destinata all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita` sociale ed alle organizzazioni
nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234
riconosciute come parti sociali.
1236. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti
e le modalita` di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalita` di cui ai
commi da 1234 a 1236 e` autorizzata la spesa nel limite massimo di 250
milioni di euro per l’anno 2008.
1238. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa e` istituito un fondo, con la dotazione di 350
milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare
riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante
interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacita` operative e dei livelli
di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione
delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e` altresı` alimentato con
i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni
internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze
armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non
si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro della difesa e` autorizzato con propri decreti, da comunicare con
evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre
le relative variazioni di bilancio.
1239. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, e` autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al
finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione,
acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle
Forze armate.
1240. E ` autorizzata, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine e` istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
1241. Il termine per le
autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali
di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n.
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31
dicembre 2006, e` prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile
nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo
semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240.
A tale scopo, su richiesta delle
stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone
il necessario finanziamento.
Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative
variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica
l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
1242. E` autorizzata la spesa di 10
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga
della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di
produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224.
1243. L’autorizzazione di spesa
correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello
sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui
all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` ridotta
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di
euro per l’anno 2009.
1244. Il finanziamento annuale
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge
23 dicembre 2005, n. 266, e` incrementato di 30 milioni di euro per l’anno
2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per
l’anno 2009.
1245. In attuazione del principio
costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e
promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta
di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra` essere
riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze
pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilita` di crescita e di
innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di
lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa
europea. In particolare la riforma dovra` tenere conto della normativa
europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie
delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni,
l’editoria destinata alle comunita` italiane all’estero e le imprese no
profit.
1246. Con riferimento ai contributi
di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonche¿ all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove
necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi
diritto.
In questo caso le quote restanti
sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1247. I contributi previsti
dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti
esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici
che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due
rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento,
nonche¿ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita` di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data
del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui
all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in
via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla
ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il
finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per
cento dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1248. Le convenzioni aggiuntive di
cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino
al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
1249. Gli adempimenti e gli oneri
finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’articolo 2, comma 26, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e all’articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita` interessate.
1250. Il Fondo per le politiche
della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto- legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e` incrementato di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonche ¿ la
partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le
iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui
all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative
di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l’attivita` dell’Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive
modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari
adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali
e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche
per la famiglia si avvale altresı` del Fondo per le politiche della famiglia
al fine di:
a) finanziare l’elaborazione,
realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il
quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi
all’attuazione dei diritti della famiglia, nonche¿ acquisire proposte e
indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l’efficacia,
attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una
Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al
Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto criteri e modalita` per la riorganizzazione dei consultori
familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione
del lavoro delle assistenti familiari.
1252. Il Ministro delle politiche
per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo
delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e
1251.
1253. Il Ministro delle politiche
per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione
amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di
cui al comma 1250.
1254. L’articolo 9 della legge 8
marzo 2000, n. 53, e` sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della
flessibilita` di orario) – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni
volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo
delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e` destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti,
in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che
applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le
finalita` di cui al presente comma, ed in particolare:
a) progetti articolati per
consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in
adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita` degli
orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle
ore, flessibilita` sui turni, orario concentrato, con priorita` per i
genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta` o fino a quindici
anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la
sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a
favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della
prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o
disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".
1255. Le risorse di cui al comma
1254 possono essere in parte destinate alle attivita` di promozione delle
misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di
monitoraggio delle azioni nonche¿ all’attivita` della Commissione tecnica
con compiti di selezione e valutazione dei progetti.
1256. Con decreto del Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunita`, sono definiti i
criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni
caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno
soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le
richieste di contributi delle imprese private.
1257. All’articolo 7, comma 4, primo
periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge
28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007, e` determinata
annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita` di cui all’articolo
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio
finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto
1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella
dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta` sociale
per cinque anni.
1259. Fatte salve le competenze
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, della solidarieta` sociale e per i diritti e le pari
opportunita`, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princı`pi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali
delle prestazioni e i criteri e le modalita` sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili
nido, i servizi integrativi, diversificati per modalita` strutturali, di
accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi
di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il
conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura
territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree
del Paese. Per le finalita` del piano e` autorizzata una spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1260. Per le finalita` di cui al
comma 1259 puo` essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo
per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.
1261. Il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita`, di cui all’articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` incrementato di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza
sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita`, con
decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta` sociale, del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la
famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra`
prevedere una quota parte da destinare all’istituzione di un Osservatorio
nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da
destinare al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di
genere.
1262. Nello stato di previsione del
Ministero dell’interno e` istituito un Fondo da ripartire per fare fronte
alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in
materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi
alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione
di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,
nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita` previsionali di base del
centro di responsabilita` "Dipartimento per le liberta` civili e
l’immigrazione" del medesimo stato di previsione.
1263. Per le attivita` di
prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, e`
autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro annui.
1264. Al fine di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e` istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale
un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e`
assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1265. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal
Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro della
salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1266. All’articolo 42, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita` e della paternita`, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei
permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore
a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura
pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa ".
1267. Al fine di favorire
l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e` istituito presso
il Ministero della solidarieta` sociale un fondo denominato "Fondo per
l’inclusione sociale degli immigrati", al quale e` assegnata la somma di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il Fondo e` altresı` finalizzato
alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri,
anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini
non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori
culturali.
1268. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal
Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro per i
diritti e le pari opportunita`.
1269. All’articolo 1, comma 429,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3
milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008" e, in fine, e` aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328".
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n.
206, all’articolo 1, dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della
presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche` ai familiari delle vittime e ai superstiti
della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate
le somme gia` percepite".
1271. La Repubblica italiana
riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei
propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo
conflitto mondiale.
1272. E` autorizzata la concessione
di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di
guerra, ai quali, se militari, e` stato negato lo status di prigionieri di
guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai
familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di
riconoscimento dello status di lavoratore coatto.
1273. Le domande di riconoscimento
dello status di lavoratore coatto, eventualmente gia` presentate dagli
interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono
riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine
l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al
comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla
documentazione eventualmente allegata.
1274. E` istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un
rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno
e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche¿
da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un
rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonche¿ da
un rappresentante dell’OIM.
1275. Il comitato provvede alla
individuazione degli aventi diritto.
1276. All’onere complessivo di
250.000 euro derivante dall’ attuazione del presente articolo, ivi comprese
le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite
in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al
comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
1277. Il fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
440, e` incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e` corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
1278. Per il finanziamento del Fondo
nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 25
milioni di euro per l’anno 2007.
1279. E` istituito, sotto la
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ente italiano
montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo
socioeconomico e culturale dei territori montani.
1280. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e` soppresso l’Istituto nazionale
della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni
mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono
trasferiti all’EIM.
1281. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita`, efficienza ed economicita`, gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita` di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi
per l’assunzione e l’utilizzo del personale, per l’erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell’EIM si
provvedera` in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su
apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura
assegnata all’IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attivita` del medesimo.
1283. Per garantire l’ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attivita` istituzionali fino
all’avvio dell’EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina un commissario.
1284. E ` istituito un fondo di
solidarieta`, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a
promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito
nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile
alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso
all’acqua a livello universale.
Per ogni bottiglia di acqua minerale
o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e` istituito un
contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui
al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono indicate le modalita` di funzionamento e di erogazione
delle risorse del fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e`
autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.
1285. All’articolo 80, comma 1,
alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
1286. Le somme non spese da parte
dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1287. Le somme di cui all’articolo
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di
soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero
comunitaria, non sono ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni
emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione
instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.
1290. L’autorizzazione di spesa di
cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e`
integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1291. Al fine del potenziamento
degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi
per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la
partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e` istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo
per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e` assegnata
la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
1292. In aggiunta agli stanziamenti
previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto- legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e` autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dal 2007, nonche¿ quella annua di 0,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione,
l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di l
milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche¿ quella annua
di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per le
medesime finalita` per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara
nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di
cui al comma 977.
1293. L’articolo 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dal seguente:
"556. Al fine di prevenire fenomeni
di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, e` istituito
presso il Ministero della solidarieta` sociale l’"Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della
solidarieta` sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e`
disciplinata la composizione e l’organizzazione dell’Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al
presente comma e` altresı` istituito il "Fondo nazionale per le comunita`
giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei
comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La
dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e
2009 e` fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e` destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta` sociale di
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i
quali il Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene
destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del
Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono
determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalita` di
presentazione delle istanze".
1294. E` assegnato all’Istituto per
il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di
impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma
1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
1296. Restano comunque ferme le
disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi
di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli
organi dell’Istituto per il credito sportivo e` adeguata alle disposizioni
contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e lo statuto dell’Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di
amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i
beni e le attivita` culturali nonche¿ di un membro in rappresentanza delle
regioni e delle autonomie locali, tra i quali e` scelto il Presidente. Il
numero dei componenti del consiglio stesso e` ridotto a nove. Il comitato
esecutivo dell’Istituto e` soppresso e le relative competenze sono
attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci
dell’Istituto e` composto da un numero di membri effettivi non superiore a
tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione
e il collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con
il Ministro per i beni e le attivita` culturali e di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della
presente legge gli organi dell’Istituto per il credito sportivo sono
sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge lo statuto dell’Istituto deve essere adeguato alle
disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per
gli organi dell’Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º
gennaio 2007.
1298. Per incrementare la promozione
e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti
diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui
all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e`
incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro.
Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e` concesso, per
l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
1299. Al fine di consentire la
definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche¿
l’ultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere
realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all’articolo 3,
comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e` prorogato al 31 dicembre
2007. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri
derivanti dalla proroga nell’ambito delle proprie disponibilita`, a valere
sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’articolo
10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni.
1300. E` abrogato l’articolo 7 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
1301. A decorrere dal 1º gennaio
2007 il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni, e` soppresso. Le relative competenze
sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori
generali.
1302. Per la realizzazione di
interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella
regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il
Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti
degli enti locali interessati, e` autorizzata la spesa di 97 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu` dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per
l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per
essere versate, nell’anno 2007, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini
della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Il predetto importo e` versato su apposita
contabilita` speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio
dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro
nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al
2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei
medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
1303. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del
Ministero della giustizia e` istituito un fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione,
con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni
di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita` previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
1305. All’articolo 7-viciesquater
del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole:
"Ministro dell’interno" sono
inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione ". Il secondo periodo del comma 2 e`
sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta sul valore
aggiunto inclusa nel costo della carta d’identita` elettronica e`
riassegnata al Ministero dell’interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70
ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e
distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere
tempestivamente nonche¿ in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto
attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e` autorizzata ad inquadrare in
ruolo i dipendenti gia` assunti mediante procedura selettiva pubblica con
contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu` di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti
contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad
apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della
COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza
aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse
assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1307. All’articolo 13, comma 6-bis,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro
250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall’articolo
23-bis., comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche¿ da altre
disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto
e` di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di
lavori, servizi e forniture, nonche ¿ di provvedimenti delle Autorita`, il
contributo dovuto e` di euro 2.000.
1308. Presso il Consiglio di Stato,
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni
organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate
e` istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta
da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo
giurisdizionale, il piu` anziano dei quali assume le funzioni di presidente
della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine
degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Per ciascun componente sono
designati uno o piu membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un
funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal
presidente dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta
nessun compenso ne¿ rimborso spese.
1309. Per fronteggiare specifiche
esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa definisce per l’anno 2007 un programma
straordinario di assunzioni fino a 50 unita` di personale appartenente alle
figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita`
dell’apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con
corrispondente incremento della dotazione organica.
All’onere derivante
dall’applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal
fine sono detratte dall’ammontare delle riassegnazioni allo stato di
previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
1310. L’articolo 5 della legge 25
luglio 2000, n. 209, e` sostituito dal seguente:
"Art. 5. – (Catastrofi
internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunita`
internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai
Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle
situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni
delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla
comunita` internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace
partecipazione italiana a dette iniziative".
1311. Il Ministero degli affari
esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30
luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla
stima, nonche¿, previa analisi comparativa di costi e benefı`ci, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il
Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311,
individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del
demanio.
1313. Per finalita` di
razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, il Ministero della
giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua con decreto,
entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all’Amministrazione
della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine
l’Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di
permuta con gli enti territoriali. Le attivita` e le procedure di permuta
sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della
giustizia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico
contabile.
1314. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilita` con gli
obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilita` e crescita
presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei
proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313,
puo` essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n.
477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria
degli immobili ubicati all’estero.
1315. A decorrere dall’applicazione
dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area
Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del
1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore
della presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve
e di lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti
consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e`
determinato nell’importo di 75 euro.
1316. In caso di aggiornamenti
successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due
tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga
durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e` conseguentemente
aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area
Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto
degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati
al contrasto della criminalita` organizzata e dell’immigrazione illegale,
per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema
d’informazione visti", nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli
impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e` incrementato di non piu` di 65 unita`.
1318. Presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari e` istituito un Fondo speciale destinato
a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili; b)
contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attivita` di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o
dell’ufficio consolare interessati.
1319. A decorrere dal 1º giugno
2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la
carta d’identita` a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed
iscritti al registro dell’AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della
carta d’identita` e` fissato in misura identica a quello previsto per i
cittadini italiani residenti in Italia.
1320. Al Fondo speciale di cui al
comma 1319 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di
donazione e di liberalita`; b) gli importi derivanti da contratti di
sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti
devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attivita` pubblica e
quella privata.
1321. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita` per il funzionamento e la rendicontazione del
Fondo speciale di cui al comma 1319.
1322. La legge 28 luglio 2004, n.
193, e` prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l’attuazione degli articoli
1 e 2 della predetta legge e` autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1323. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e` ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti,
le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone
alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal
territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun
beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
1325. Per i cittadini
extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia
con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la
documentazione puo` essere formata da:
a) documentazione originale prodotta
dall’autorita` consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione
dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente
formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta
in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano
del Paese d’origine.
1326. La richiesta di detrazione,
per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione
di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi
il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione
qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell’articolo
21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e` abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a
carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale
sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e`
incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa` aeroportuali in
proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni
di euro annui.
Con decreti del Ministero
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del
centro di responsabilita` "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero
dell’interno.
1329. Per l’anno 2007, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un
fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo
di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze
infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza.
Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei
predetti fondi tra le unita` previsionali di base del centro di
responsabilita` "Guardia di finanza " del medesimo stato di previsione.
1330. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa e` istituito con una dotazione di 29 milioni di euro
per l’anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri.
Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,
nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del
centro di responsabilita` "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di
previsione.
1331. Nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e` istituito un Fondo di parte corrente, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le
esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l’anno 2007, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, e` istituito un fondo di conto
capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le
esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio,
nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del
medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui
all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono
interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca
e di attivita` industriali ed alta tecnologia.
Per l’insediamento di una sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di
ricerca e di attivita` industriali ad alta tecnologia di cui al primo
periodo, e` autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per
quindici anni, a decorrere dall’anno 2007.
1334. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole:
"L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa`", la parola:
"autorizzato" e` sostituita dalla
seguente:
"autorizzata" e dopo le parole:
"operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e
collegate estere".
1335. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole:
"internazionalizzazione dell’economia italiana" sono inserite le seguenti:
“; la societa` e` altresı` autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente
ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto
i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All’articolo 2, comma l, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole:
"o estere per crediti da esse
concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera,” sono sostituite
dalle seguenti: “, nonche¿ a banche estere od operatori finanziari italiani
od esteri quando rispettino adeguati princı`pi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita`, per crediti concessi sotto ogni forma
e".
1337. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento
delle suddette attivita`, " sono inserite le seguenti:
"nonche¿ quelle connesse o
strumentali" e le parole:
"nonche¿ per i crediti dalle stesse
concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di
tali Stati" sono soppresse.
1338. All’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole:
"L’Istituto" sono sostituite dalle
seguenti:
"La societa`"; dopo la parola:
"autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni" e dopo le parole:
"nonche¿ con enti od imprese esteri
e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti:
“; la societa` puo` altresı`
stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a
condizioni di mercato con primari operatori del settore”.
1339. SACE Spa provvede a ridurre il
capitale sociale in misura adeguata alla sua attivita`, attribuendone
l’eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per
l’opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell’articolo 2445 del
codice civile, e` ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge sulla Gazzetta Ufficiale.
1340. Le disponibilita` rivenienti
dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l’anno 2006 e 48 milioni di euro
per l’anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita`
speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all’entrata del
bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l’anno 2007, ad euro 112
milioni nell’anno 2008 e ad euro 284 milioni nell’anno 2009.
La predetta disposizione entra in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione
dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario
europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze,
e` autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
1342. E` autorizzata la spesa di 2,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di
funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea"
di Parma.
[1343. Al comma 2 dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si e` verificato il fatto
dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e` stata realizzata la condotta
produttiva di danno".] (1)
(1) Comma abrogato dal Decreto
Legge 27 dicembre 2006, n. 299.
1344. All’articolo 1, comma 27,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni
interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalita`
organizzata e` istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per
lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte
all’affermazione della cultura della legalita`, al contrasto delle mafie, ed
alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le regioni interessate provvedono ad
insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio
ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al
presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27 della legge
7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi
costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell’esercizio
2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative
funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da
altri organi.
1347. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e`
integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.
1348. All’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e` inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad
esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e
forniture aventi finalita` giudiziaria o penitenziaria, nonche¿ gli
emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero
della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati
mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari
e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei
ministri".
1349. Al fine di consentire la piena
realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia`
avviate nell’ambito degli interventi di risanamento finanziario della
Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi
ordinari, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del decreto- legge 19
novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge, la gestione dell’attivita` sanitaria svolta dall’Ente Ordine
Mauriziano di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si
intende integralmente a carico dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con
l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni
relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione
della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di
ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di
entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino
crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, per
obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda
sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive
iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all’Ente
Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del
citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprieta` dei beni mobili
ed immobili gia` appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino e` da
intendersi attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decretolegge
19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino,
con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita` istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I
di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle
attivita` istituzionali dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di
Candiolo. La proprieta` dei beni immobili gia` dell’Ente Ordine Mauriziano
di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, puo` essere
trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti piu` unita`,
ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di
affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni
di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla
normativa vigente in termini di prelazione agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell’articolo
117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e` aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi
previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
fideiussione bancaria una capacita` finanziaria pari al 4 per cento dei
premi incassati, con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l’attivita` della
"Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione
Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all’utilizzo ed alla
valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o
ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi
Paralimpici, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008.
FINANZIARIA 2007
NORME FINALI
Art. 1.
(commi 1353-1364)
1353. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e` rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
1355. Ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale,
riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilita` indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni gia` assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell’articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
1360. In applicazione dell’articolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di
spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell’allegato 2 alla presente legge.
1361. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e
per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente e` assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
1362. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
1363. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme d’attuazione.
1364. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che
entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli, Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
1746-bis):
Disegno di legge risultante dallo
stralcio - deliberato dall'aula nella seduta del 5 ottobre 2006, degli
articoli da 1 a 15, 16 (commi da 1 a 9; 15), da 17 a 35, da 37 a 55, 57
(commi da 1 a 7 e da 9 a 14), da 58 a 89, 91, 93, 94, 97, 99, da 101 a 129,
130 (comma 1), da 132 a 147, 148 (commi da 1 a 4; 6, 7), 149 (commi da 1 a
3), da 150 a 152, da 154 a 161, 163 (commi da 1 a 6; 9), 164, 165 (commi 1 e
3), da 166 a 194, 197, 198, 199, 200 (comma 1), da 201 a 205, 206 (commi da
1 a 3), 207, da 209 a 214, 216, 217 del disegno di legge 1746 presentato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Padoa Schioppa) il 1° ottobre 2006.
Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 5 ottobre 2006, con pareri delle
commissioni I, II, IIl, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla V (Bilancio), in
sede referente, il 16, 17, 24, 30, 31 ottobre 2006; il 2, 3, e 4 novembre
2006.
Esaminato in aula il 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 novembre 2006 ed approvato il 19 novembre
2006.
Senato della Repubblica (atto n.
1183):
Assegnato alla 5ª commissione
(Bilancio), in sede referente, il 22 novembre 2006, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione
(Bilancio), in sede referente, il 22, 23, 27, 28, 29 novembre 2006; il 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 12, 13, 14 ed
approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2006.
Camera dei deputati (atto n.
1746-bis/B):
Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre 2006, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 18 e 19 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 20 dicembre
2006 e approvato il 21 dicembre 2006.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11 gennaio 2007 si procedera'
alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, riguardante il testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del relativo
regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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