CODICE
DI
PROCEDURA PENALE
 
LIBRO SECONDO
ATTI
 
Titolo V - Notificazioni (Artt. 148 - 171)
 
148 Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall`ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (142-2 att.).

2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessitý puÚ disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l`osservanza delle norme del presente Titolo.

3. L`atto Ë notificato per intero (171) salvo che la legge disponga altrimenti (32-2, 48-2, 149-5, 397-4 520, 548-3, 585-2 lett d)

4. La consegna di copia (54 att.) dell`atto all`interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione (151-2). Il pubblico ufficiale addetto annota sull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui questa Ë avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni (391-7, 424, 429, 477, 486), purchÈ ne sia fatta menzione nel verbale (151-3) .



149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. Nei casi di urgenza (167; 64 att.), il giudice puÚ disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall`imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della Cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull`originale dell`avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l`ora della telefonata (552 att.).

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell`art. 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non Ë ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui Ë avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma (55 att.).

5. Quando non Ë possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione Ë eseguita, per estratto, mediante telegramma (55 att.).



150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puÚ prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all`atto, che la notificazione a persona diversa dall`imputato sia eseguita mediante l`impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell`atto (171; 643 att.).

2. Nel decreto sono indicate le modalitý necessarie per portare l`atto a conoscenza del destinatario.



151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall`ufficiale giudiziario (142-2 att. ).

2. La consegna di copia (54 att.) dell`atto all`interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione (148-4). Il pubblico ufficiale addetto annota sull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui questa Ë avvenuta (l53-2)

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi (360-1, 364, 366-l, 388-l) che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchÈ ne sia fatta menzione nel verbale (148-5) .

4. Soppresso .



152 Notificazioni richieste dalle parti private

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall`invio di copia dell`atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (56 att.).



153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia dell`atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull`originale e sulla copia dell`atto le generalitý di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa Ë avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo (64 att.), salvo che il pubblico ministero prenda visione dell`atto sottoscrivendolo. n pubblico ufficiale addetto annota sull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui questa Ë avvenuta (151-2).



154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell`art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione Ë eseguita mediante deposito dell`atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all`estero, la persona offesa Ë invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero se la stessa Ë insufficiente o risulta inidonea, la notificazione Ë eseguita mediante deposito dell`atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile (83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) Ë eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all`imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalitý giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile (76 s.), al responsabile civile (83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori (100-5). Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa Ë insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.



155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

1. Quando per il numero dei destinatari o per l`impossibilitý di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l`autoritý giudiziaria puÚ disporre, con decreto in calce all`atto da notificare che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l`atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell`atto Ë depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l`autoritý procedente e un estratto Ë inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l`ufficiale giudiziario deposita una copia dell`atto, con la relazione (168) e i documenti giustificativi dell`attivitý svolta nella cancelleria o segreteria dell`autoritý procedente.



156 Notificazioni all`imputato detenuto

1. Le notificazioni all`imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione (168) di notificazione e la copia rifiutata Ë consegnata al direttore dell`istituto o a chi ne fa le veci (57, 58 att.). Nello stesso modo si provvede quando non Ë possibile consegnare la copia direttamente all`imputato, perchÈ legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell`istituto informa immediatamente l`interessato con il mezzo pi˜ celere.

3. Le notificazioni all`imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (284, 286, 386-5, 449-1, 566-1 e 2) sono eseguite a norma dell`art. 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l`imputato Ë detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notlficazione o e internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all`imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell`art. 159 (164).



157 Prima notificazione all`imputato non detenuto

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all`imputato (60, 61) non detenuto (156) Ë eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non Ë possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione Ë eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l`imputato esercita abitualmente l`attivitý lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci .

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione Ë eseguita nel luogo dove l`imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive (110) l`originale dell`atto notificato (171) e l`ufficiale giudiziario dý notizia al destinatario dell`avvenuta notificazione dell`atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non puÚ essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacitý di intendere o di volere.

5. L`autoritý giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia Ë stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l`imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell`atto notificato (420-4, 485).

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci Ë effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione (168) Ë scritta all`esterno del plico stesso (811 att.).

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell`imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (59 att.).

8. Se neppure in tal modo Ë possibile eseguire la notificazione, l`atto Ë depositato nella casa del comune dove l`imputato ha l`abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivitý lavorativa. Avviso del deposito stesso Ë affisso alla porta della casa di abitazione dell`imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivitý lavorativa (171). L`ufficiale giudiziario dý inoltre comunicazione all`imputato dell`avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.



158 Prima notificazione all`imputato in servizio militare

1. La prima notificazione all`imputato (60, 61) militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti Ë eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non Ë possibile, l`atto Ë notificato presso l`ufficio del comandante il quale informa immediatamente l`interessato della avvenuta notificazione con il mezzo pi˜ celere (60 att.).



159 Notificazioni all`imputato in caso di irreperibilitý

1. Se non Ë possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall`art. 157, l`autoritý giudiziaria dispone nuove ricerche dell`imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell`ultima residenza (43 c.c.) anagrafica, dell`ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivitý lavorativa e presso l`amministrazione carceraria centrale (156 61 att.). Qualora le ricerche non diano esito positivo, l`autoritý giudiziaria emette decreto di irreperibilitý (4604) con il quale, dopo avere designato un difensore all`imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore .

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L`irreperibile Ë rappresentato dal difensore.



160 Efficacia del decreto di irreperibilitý

1. Il decreto di irreperibilitý (159) emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l`udienza preliminare (424) ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (405, 554).

2. Il decreto di irreperibilitý emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell`udienza preliminare (419) nonchÈ il decreto di irreperibilitý emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio (432, 450-2, 456, 464-1, 555, 560-2) cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (442, 448, 529 s.).

3. Il decreto di irreperibilitý emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza (605, 627).

4. Ogni decreto di irreperibilitý deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell`art. 159 .



161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l`intervento della persona sottoposta alle indagini (61) o dell`imputato (60) non detenuto nÈ internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell`art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualitý di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l`obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (171-1 lett e), Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, Ë fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1 l`invito a dichiarare o eleggere domicilio Ë formulato con l`informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato per disposizione dell`autoritý giudiziaria. L`imputato Ë avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneitý della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l`atto Ë stato notificato.

3. L`imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l`imputato che deve essere dimesso da un istituto per l`esecuzione di misure di sicurezza, all`atto della scarcerazione o della dimissione ha l`obbligo di fare la dichiarazione o l`elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell`istituto (123). Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell`apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all`autoritý che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l`elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l`imputato non Ë stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.



162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e ogni loro mutamento sono comunicati dall`imputato all`autoritý che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione puÚ essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l`imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale Ë trasmesso immediatamente all`autoritý giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione Ë ricevuta da una autoritý giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autoritý.

4. FinchÈ l`autoritý giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.



163 Formalitý per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell`art. 157.



164 Durata del domicilio dichiarato o eletto

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto Ë valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto Ë previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2.



165 Notificazioni all`imputato latitante o evaso

1. Le notificazioni all`imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.) sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l`imputato Ë privo di difensore l`autoritý giudiziaria designa un difensore di ufficio (97).

3. L`imputato latitante o evaso Ë rappresentato a ogni effetto dal difensore.



166 Notificazioni all`imputato interdetto o infermo di mente

1. Se l`imputato Ë interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l`imputato si trova nelle condizioni previste dall`art. 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.



167 Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell`art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 (65 att.), salvi i casi di urgenza previsti dall`art. 149 (726) .



168 Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall`art. 157 comma 6 (155), l`ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all`originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l`autoritý o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalitý della persona alla quale Ë stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data (59 att.) della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione (110, 171).

2. Quando vi Ë contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell`originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.



169 Notificazioni all`imputato all`estero

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all`estero della persona nei cui confronti si deve procedere il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l`indicazione della autoritý che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui Ë stato commesso (369) nonchÈ l`invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato (161). Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero se la stessa Ë insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all`estero successivamente al decreto di irreperibilitý emesso a norma dell`art. 159 .

3. L`invito previsto dal comma 1 Ë redatto nella lingua dell`imputato straniero (63 att.) quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana (143).

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all`estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilitý (159), dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona Ë detenuta all`estero.



170 Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .

2. E` valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l`ufficio postale restituisca il piego per irreperibilitý del destinatario, l`ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.



171 Nullitý delle notificazioni

1. La notificazione Ë nulla (177 s.):

a) se l`atto Ë notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto (1483);

b) se vi Ë incertezza assoluta sull`autoritý o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione (168) della copia notificata manca la sottoscrizione (110) di chi l`ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non Ë stato dato l`avvertimento nei casi previsti dall`art. 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione Ë stata eseguita mediante consegna al difensore ;

f) se Ë stata omessa l`affissione o non Ë stata data la comunicazione prescritta dall`art. 157 comma 8;

g) se sull`originale dell`atto notificato manca la sottoscrizione (110) della persona indicata nell`art. 157 comma 3;

h) se non sono state osservate le modalitý prescritte dal giudice nel decreto previsto dall`art. 150 e l`atto non Ë giunto a conoscenza del destinatario.